Art. 16. 
                              Esenzioni 
  1. Sono esenti dall'obbligo dell'indicazione del prezzo per  unita'
di misura i prodotti per i quali tale indicazione non risulti utile a
motivo della loro natura o della loro destinazione, o sia  di  natura
tale da dare luogo a confusione. Sono da considerarsi tali i seguenti
prodotti: 
    a) prodotti  commercializzati  sfusi  che,  in  conformita'  alle
disposizioni di esecuzione della legge  5  agosto  1981,  n.  441,  e
successive modificazioni, recante disposizioni sulla vendita  a  peso
netto delle merci, possono essere venduti a pezzo o a collo; 
    b) prodotti di diversa natura posti in una stessa confezione; 
    c) prodotti commercializzati nei distributori automatici; 
    d) prodotti destinati ad essere mescolati per una preparazione  e
contenuti in un unico imballaggio; 
    e) prodotti preconfezionati che siano  esentati  dall'obbligo  di
indicazione   della   quantita'   netta   secondo   quanto   previsto
dall'articolo 9 del decreto legislativo 27 gennaio 1992,  n.  109,  e
successive modificazioni, concernenti  l'attuazione  delle  direttive
comunitarie in materia di etichettatura dei prodotti alimentari; 
    f) alimenti precucinati o preparati o da preparare, costituiti da
due o piu' elementi separati, contenuti in un unico imballaggio,  che
necessitano di lavorazione da  parte  del  consumatore  per  ottenere
l'alimento finito; 
    g) prodotti di fantasia; 
    h) gelati monodose; 
    i) prodotti non alimentari che possono essere venduti  unicamente
al pezzo o a collo. 
  2. Il Ministro ((dello sviluppo economico)), con  proprio  decreto,
puo' aggiornare l'elenco delle esenzioni di cui al comma  1,  nonche'
indicare  espressamente  prodotti  o  categorie   di   prodotti   non
alimentari ai quali non si applicano le predette esenzioni.((25)) 
------------- 
AGGIORNAMENTO (25) 
  Il D.Lgs. 6 agosto 2015, n. 130 ha disposto (con l'art. 2, comma 1)
che "Le disposizioni del presente decreto,  concernenti  l'attuazione
del regolamento  (UE)  n.  524/2013  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, del  21  maggio  2013,  relativo  alla  risoluzione  delle
controversie online dei consumatori, si applicano a decorrere  dal  9
gennaio 2016".