Art. 18. 
                             Definizioni 
 
  1. Ai fini del presente titolo, si intende per: 
    a) "consumatore": qualsiasi persona fisica  che,  nelle  pratiche
commerciali oggetto del presente titolo,  agisce  per  fini  che  non
rientrano nel quadro della sua  attivita'  commerciale,  industriale,
artigianale o professionale; 
    b) "professionista": qualsiasi persona fisica  o  giuridica  che,
nelle pratiche commerciali oggetto del presente  titolo,  agisce  nel
quadro della sua attivita' commerciale,  industriale,  artigianale  o
professionale  e  chiunque  agisce  in  nome  o  per  conto   di   un
professionista; 
    ((c) "prodotto": qualsiasi  bene  o  servizio,  compresi  i  beni
immobili, i servizi digitali  e  il  contenuto  digitale,  nonche'  i
diritti e gli obblighi;)) 
    d) "pratiche commerciali tra professionisti  e  consumatori"  (di
seguito  denominate:  "pratiche  commerciali"):   qualsiasi   azione,
omissione, condotta o dichiarazione,  comunicazione  commerciale  ivi
compresa la pubblicita' e la commercializzazione del prodotto,  posta
in essere da un professionista, in relazione alla promozione, vendita
o fornitura di un prodotto ai consumatori; 
  d-bis) 'microimprese': entita',  societa'  o  associazioni  che,  a
prescindere dalla forma giuridica, esercitano un'attivita' economica,
anche a titolo individuale  o  familiare,  occupando  meno  di  dieci
persone e realizzando un fatturato annuo oppure un totale di bilancio
annuo non superiori a due milioni di euro, ai sensi dell'articolo  2,
paragrafo 3, dell'allegato alla raccomandazione n. 2003/361/CE  della
Commissione, del 6 maggio 2003; 
    e) "falsare in misura rilevante il  comportamento  economico  dei
consumatori": l'impiego di una pratica commerciale idonea ad alterare
sensibilmente la capacita' del consumatore di prendere una  decisione
consapevole, inducendolo pertanto ad assumere una decisione di natura
commerciale che non avrebbe altrimenti preso; 
    f) "codice di condotta": un accordo o una normativa  che  non  e'
imposta   dalle    disposizioni    legislative,    regolamentari    o
amministrative di uno Stato membro e che definisce  il  comportamento
dei professionisti che si  impegnano  a  rispettare  tale  codice  in
relazione a una o piu' pratiche commerciali o ad uno o  piu'  settori
imprenditoriali specifici; 
    g) "responsabile del codice":  qualsiasi  soggetto,  compresi  un
professionista o un  gruppo  di  professionisti,  responsabile  della
formulazione  e  revisione  di  un  codice  di  condotta  ovvero  del
controllo del rispetto del codice da parte  di  coloro  che  si  sono
impegnati a rispettarlo; 
    h) "diligenza professionale": il normale  grado  della  specifica
competenza ed attenzione che ragionevolmente i consumatori  attendono
da un professionista nei loro confronti rispetto ai principi generali
di  correttezza  e  di  buona  fede  nel  settore  di  attivita'  del
professionista; 
    i) "invito all'acquisto": una comunicazione commerciale indicante
le caratteristiche e il prezzo  del  prodotto  in  forme  appropriate
rispetto al  mezzo  impiegato  per  la  comunicazione  commerciale  e
pertanto tale da consentire al consumatore di effettuare un acquisto; 
    l) "indebito condizionamento": lo sfruttamento di  una  posizione
di potere rispetto al consumatore per esercitare una pressione, anche
senza il ricorso alla forza fisica o la minaccia di tale ricorso,  in
modo  da  limitare  notevolmente  la  capacita'  del  consumatore  di
prendere una decisione consapevole; 
    m) "decisione di natura commerciale": la decisione  presa  da  un
consumatore relativa a se acquistare o meno un prodotto, in che  modo
farlo e a quali condizioni, se pagare integralmente  o  parzialmente,
se tenere un  prodotto  o  disfarsene  o  se  esercitare  un  diritto
contrattuale in relazione al prodotto; tale decisione puo' portare il
consumatore a compiere un'azione o all'astenersi dal compierla; 
    n)  "professione  regolamentata":  attivita'   professionale,   o
insieme di attivita' professionali, l'accesso alle  quali  e  il  cui
esercizio, o una delle cui modalita'  di  esercizio,  e'  subordinata
direttamente o indirettamente, in base  a  disposizioni  legislative,
regolamentari o amministrative, al possesso di determinate qualifiche
professionali. 
    ((n-bis)  "classificazione":  rilevanza  relativa  attribuita  ai
prodotti,   come   illustrato,   organizzato   o    comunicato    dal
professionista, a prescindere dai mezzi tecnologici  usati  per  tale
presentazione, organizzazione o comunicazione; 
    n-ter) "mercato online": un servizio che  utilizza  un  software,
compresi siti web, parte di siti web o un'applicazione, gestito da  o
per  conto  del  professionista,  che  permette  ai  consumatori   di
concludere  contratti  a  distanza   con   altri   professionisti   o
consumatori.))