Art. 19. 
                       Ambito di applicazione 
 
  1.  Il  presente  titolo  si  applica  alle  pratiche   commerciali
scorrette tra professionisti e consumatori  poste  in  essere  prima,
durante e dopo un'operazione commerciale relativa a un  prodotto  ((,
nonche' alle pratiche  commerciali  scorrette  tra  professionisti  e
microimprese. Per le microimprese la tutela in materia di pubblicita'
ingannevole e di pubblicita' comparativa illecita  e'  assicurata  in
via esclusiva dal decreto legislativo 2 agosto 2007, n.145.)). 
  2. Il presente titolo non pregiudica: 
    a)  l'applicazione  delle  disposizioni  normative   in   materia
contrattuale, in particolare delle norme sulla formazione,  validita'
od efficacia del contratto; 
    b) l'applicazione delle  disposizioni  normative,  comunitarie  o
nazionali, in materia di salute e sicurezza dei prodotti; 
    c) l'applicazione delle disposizioni normative che determinano la
competenza giurisdizionale; 
    d) l'applicazione  delle  disposizioni  normative  relative  allo
stabilimento, o ai regimi di autorizzazione, o i codici  deontologici
o  altre   norme   specifiche   che   disciplinano   le   professioni
regolamentate,  per  garantire   livelli   elevati   di   correttezza
professionale. 
  3. In caso di contrasto, le disposizioni contenute in  direttive  o
in altre disposizioni comunitarie e nelle relative norme nazionali di
recepimento  che  disciplinano  aspetti  specifici   delle   pratiche
commerciali scorrette  prevalgono  sulle  disposizioni  del  presente
titolo e si applicano a tali aspetti specifici. 
  4.  Il  presente  titolo  non  e'   applicabile   in   materia   di
certificazione e di indicazioni concernenti il titolo degli  articoli
in metalli preziosi.