Art. 20.
          ((Divieto delle pratiche commerciali scorrette))

  ((1. Le pratiche commerciali scorrette sono vietate.
  2.  Una  pratica  commerciale  e'  scorretta  se  e' contraria alla
diligenza  professionale,  ed  e'  falsa o idonea a falsare in misura
apprezzabile  il  comportamento  economico, in relazione al prodotto,
del  consumatore medio che essa raggiunge o al quale e' diretta o del
membro  medio di un gruppo qualora la pratica commerciale sia diretta
a un determinato gruppo di consumatori.
  3.  Le  pratiche commerciali che, pur raggiungendo gruppi piu' ampi
di  consumatori,  sono  idonee  a  falsare  in misura apprezzabile il
comportamento  economico solo di un gruppo di consumatori chiaramente
individuabile, particolarmente vulnerabili alla pratica o al prodotto
cui  essa  si  riferisce  a  motivo  della  loro infermita' mentale o
fisica,   della   loro   eta'   o  ingenuita',  in  un  modo  che  il
professionista   poteva   ragionevolmente  prevedere,  sono  valutate
nell'ottica  del  membro  medio  di  tale  gruppo.  E' fatta salva la
pratica pubblicitaria comune e legittima consistente in dichiarazioni
esagerate  o  in dichiarazioni che non sono destinate ad essere prese
alla lettera.
  4. In particolare, sono scorrette le pratiche commerciali:
    a) ingannevoli di cui agli articoli 21, 22 e 23 o
    b) aggressive di cui agli articoli 24, 25 e 26.
  5.   Gli  articoli  23  e  26  riportano  l'elenco  delle  pratiche
commerciali, rispettivamente ingannevoli e aggressive, considerate in
ogni caso scorrette.))