Art. 21. 
                         Azioni ingannevoli 
 
  1. E' considerata ingannevole una pratica commerciale che  contiene
informazioni non rispondenti al vero o, seppure di fatto corretta, in
qualsiasi modo, anche nella sua presentazione complessiva,  induce  o
e' idonea ad indurre in errore il consumatore medio riguardo ad uno o
piu' dei seguenti elementi e, in ogni caso, lo induce o e'  idonea  a
indurlo ad assumere una  decisione  di  natura  commerciale  che  non
avrebbe altrimenti preso: 
    a) l'esistenza o la natura del prodotto; 
    b) le caratteristiche  principali  del  prodotto,  quali  la  sua
disponibilita', i vantaggi, i rischi, l'esecuzione, la  composizione,
gli  accessori,  l'assistenza  post-vendita  al  consumatore   e   il
trattamento dei reclami, il metodo e la data di fabbricazione o della
prestazione,  la  consegna,  l'idoneita'  allo  scopo,  gli  usi,  la
quantita', la descrizione, l'origine geografica  o  commerciale  o  i
risultati che si possono attendere dal suo uso, o i  risultati  e  le
caratteristiche fondamentali di  prove  e  controlli  effettuati  sul
prodotto; 
    c) la portata degli impegni del professionista,  i  motivi  della
pratica commerciale e la natura del processo  di  vendita,  qualsiasi
dichiarazione   o   simbolo   relativi   alla   sponsorizzazione    o
all'approvazione  dirette  o  indirette  del  professionista  o   del
prodotto; 
    d) il prezzo o il modo in cui questo e' calcolato  o  l'esistenza
di uno specifico vantaggio quanto al prezzo; 
    e) la necessita' di una manutenzione,  ricambio,  sostituzione  o
riparazione; 
    f) la natura, le qualifiche e i diritti del professionista o  del
suo agente,  quali  l'identita',  il  patrimonio,  le  capacita',  lo
status, il  riconoscimento,  l'affiliazione  o  i  collegamenti  e  i
diritti di proprieta' industriale, commerciale o  intellettuale  o  i
premi e i riconoscimenti; 
    g) i diritti del consumatore, incluso il diritto di  sostituzione
o di rimborso ai sensi dell'articolo 130 del presente Codice. 
  2. E' altresi' considerata ingannevole una pratica commerciale che,
nella fattispecie concreta, tenuto conto di tutte le  caratteristiche
e circostanze del caso, induce o e' idonea ad indurre il  consumatore
medio ad assumere una decisione di natura commerciale che non avrebbe
altrimenti preso e comporti: 
    a) una qualsivoglia attivita' di commercializzazione del prodotto
che ingenera confusione con i prodotti, i  marchi,  la  denominazione
sociale e altri segni distintivi di un concorrente, ivi  compresa  la
pubblicita' comparativa illecita; 
    b) il mancato rispetto da parte del professionista degli  impegni
contenuti nei codici di condotta che il medesimo si  e'  impegnato  a
rispettare, ove si tratti di un impegno fermo e  verificabile,  e  il
professionista indichi in una pratica commerciale  che  e'  vincolato
dal codice. 
    ((b-bis) una qualsivoglia attivita' di marketing che promuova  un
bene, in uno Stato membro dell'Unione europea,  come  identico  a  un
bene commercializzato in altri Stati membri, mentre  questo  bene  ha
una composizione o caratteristiche significativamente diverse,  salvo
laddove cio' sia giustificato da fattori legittimi e oggettivi.)) 
  3. E' considerata scorretta la pratica commerciale che, riguardando
prodotti suscettibili di porre in pericolo la salute e  la  sicurezza
dei consumatori, omette  di  darne  notizia  in  modo  da  indurre  i
consumatori a trascurare le normali regole di prudenza e vigilanza. 
  3-bis. E' considerata  scorretta  la  pratica  commerciale  di  una
banca, di un istituto di credito o di  un  intermediario  finanziario
che, ai fini della stipula di  un  contratto  di  mutuo,  obbliga  il
cliente alla sottoscrizione di una polizza assicurativa erogata dalla
medesima banca, istituto o intermediario ovvero  all'apertura  di  un
conto corrente presso la medesima banca, istituto o intermediario. 
  4. E' considerata, altresi', scorretta la pratica commerciale  che,
in quanto suscettibile di raggiungere bambini ed  adolescenti,  puo',
anche indirettamente, minacciare la loro sicurezza. 
  4-bis. E' considerata, altresi', scorretta la  pratica  commerciale
che richieda un sovrapprezzo dei costi per il  completamento  di  una
transazione elettronica con un fornitore di beni o servizi.