Art. 22 
                        Omissioni ingannevoli 
 
  1. E' considerata ingannevole una  pratica  commerciale  che  nella
fattispecie concreta, tenuto conto  di  tutte  le  caratteristiche  e
circostanze del caso, nonche' dei limiti del mezzo  di  comunicazione
impiegato, omette informazioni rilevanti di cui il consumatore  medio
ha bisogno in tale contesto per prendere una decisione consapevole di
natura commerciale e induce o e' idonea ad indurre  in  tal  modo  il
consumatore medio ad assumere una decisione di natura commerciale che
non avrebbe altrimenti preso. 
  2. Una pratica commerciale  e'  altresi'  considerata  un'omissione
ingannevole quando un  professionista  occulta  o  presenta  in  modo
oscuro,  incomprensibile,  ambiguo  o  intempestivo  le  informazioni
rilevanti di cui al comma 1, tenendo conto degli aspetti  di  cui  al
detto comma, o non indica l'intento commerciale della pratica  stessa
qualora questi non  risultino  gia'  evidente  dal  contesto  nonche'
quando, nell'uno o nell'altro caso, cio' induce o e' idoneo a indurre
il consumatore medio ad assumere una decisione di natura  commerciale
che non avrebbe altrimenti preso. 
  3. Qualora il mezzo  di  comunicazione  impiegato  per  la  pratica
commerciale imponga restrizioni in termini di spazio o di tempo,  nel
decidere se vi sia stata un'omissione di informazioni, si tiene conto
di  dette  restrizioni   e   di   qualunque   misura   adottata   dal
professionista per rendere disponibili le informazioni ai consumatori
con altri mezzi. 
  4. Nel caso di un invito all'acquisto sono  considerate  rilevanti,
ai sensi del comma 1, le informazioni seguenti, qualora non risultino
gia' evidenti dal contesto: 
    a) le caratteristiche principali del prodotto in misura  adeguata
al mezzo di comunicazione e al prodotto stesso; 
    b) l'indirizzo geografico e l'identita' del professionista,  come
la  sua  denominazione  sociale  e,  ove  questa   informazione   sia
pertinente, l'indirizzo geografico e l'identita'  del  professionista
per conto del quale egli agisce; 
    c) il prezzo comprensivo  delle  imposte  o,  se  la  natura  del
prodotto comporta l'impossibilita' di  calcolare  ragionevolmente  il
prezzo in anticipo, le modalita' di calcolo  del  prezzo  e,  se  del
caso, tutte le spese aggiuntive di  spedizione,  consegna  o  postali
oppure,  qualora  tali  spese  non  possano  ragionevolmente   essere
calcolate in anticipo, l'indicazione che tali spese  potranno  essere
addebitate al consumatore; 
    ((d) le modalita' di pagamento, consegna  ed  esecuzione  qualora
esse  siano  difformi  dagli   obblighi   imposti   dalla   diligenza
professionale;)) 
    e) l'esistenza di  un  diritto  di  recesso  o  scioglimento  del
contratto per i prodotti e le operazioni commerciali  che  comportino
tale diritto. 
    ((e-bis) per i prodotti offerti su mercati online,  se  il  terzo
che offre i prodotti e' un professionista o meno,  sulla  base  della
dichiarazione del terzo stesso al fornitore del mercato online.)) 
  ((4-bis. Nel caso in cui sia fornita ai consumatori la possibilita'
di  cercare  prodotti  offerti  da  professionisti   diversi   o   da
consumatori sulla base di una ricerca sotto forma di  parola  chiave,
frase o altri dati, indipendentemente dal luogo in cui le  operazioni
siano poi effettivamente  concluse,  sono  considerate  rilevanti  le
informazioni  generali,  rese  disponibili  in  un'apposita   sezione
dell'interfaccia online che sia direttamente e facilmente accessibile
dalla pagina in cui sono presentati i  risultati  della  ricerca,  in
merito ai parametri principali che determinano la classificazione dei
prodotti presentati al consumatore come risultato della sua ricerca e
all'importanza  relativa  di  tali  parametri   rispetto   ad   altri
parametri. Il presente comma non si applica ai fornitori di motori di
ricerca online definiti  ai  sensi  dell'articolo  2,  punto  6,  del
regolamento (UE) 2019/1150 del Parlamento europeo e del Consiglio.)) 
  5. Sono considerati rilevanti, ai sensi del comma 1,  gli  obblighi
di informazione, previsti  dal  diritto  comunitario,  connessi  alle
comunicazioni   commerciali,   compresa   la   pubblicita'    o    la
commercializzazione del prodotto. 
  ((5-bis. Se un professionista fornisce  l'accesso  alle  recensioni
dei  consumatori  sui  prodotti,  sono   considerate   rilevanti   le
informazioni  che  indicano  se  e  in  che  modo  il  professionista
garantisce che le recensioni pubblicate provengano da consumatori che
hanno effettivamente acquistato o utilizzato il prodotto.))