Art. 22-bis
        (( (Pubblicita' ingannevole delle tariffe marittime).

  1.  E'  considerata  ingannevole la pubblicita' che, riguardando le
tariffe  praticate  da compagnie marittime che operano sul territorio
italiano  direttamente  o  in code- sharing, reclamizzi il prezzo del
biglietto  dovuto  alla compagnia marittima separatamente dagli oneri
accessori,  dalle  tasse  portuali  e  da  tutti  gli  oneri comunque
destinati  a  gravare sul consumatore, dovendo la compagnia marittima
pubblicizzare un unico prezzo che includa tutte queste voci)).