Art. 23. 
      Pratiche commerciali considerate in ogni caso ingannevoli 
 
  1. Sono considerate in ogni caso ingannevoli le  seguenti  pratiche
commerciali: 
    a)  affermazione  non  rispondente  al  vero,  da  parte  di   un
professionista, di essere firmatario di un codice di condotta; 
    b) esibire un marchio di fiducia, un marchio  di  qualita'  o  un
marchio equivalente senza aver ottenuto la necessaria autorizzazione; 
    c) asserire, contrariamente al vero, che un codice di condotta ha
l'approvazione di un organismo pubblico o di altra natura; 
    d) asserire, contrariamente al vero, che  un  professionista,  le
sue pratiche commerciali o un suo prodotto  sono  stati  autorizzati,
accettati o approvati, da un organismo pubblico o privato o che  sono
state rispettate le condizioni dell'autorizzazione, dell'accettazione
o dell'approvazione ricevuta; 
    e) invitare all'acquisto di prodotti  ad  un  determinato  prezzo
senza   rivelare   l'esistenza   di   ragionevoli   motivi   che   il
professionista puo' avere per ritenere che  non  sara'  in  grado  di
fornire o di far fornire da un altro professionista quei  prodotti  o
prodotti equivalenti a quel prezzo entro un periodo  e  in  quantita'
ragionevoli in rapporto al prodotto,  all'entita'  della  pubblicita'
fatta del prodotto e al prezzo offerti; 
    f) invitare all'acquisto di prodotti ad un determinato  prezzo  e
successivamente: 
      1) rifiutare di mostrare l'articolo pubblicizzato ai 
consumatori, oppure 
      2) rifiutare di accettare ordini per l'articolo o di 
consegnarlo entro un periodo di tempo ragionevole, oppure 
      3)  fare  la  dimostrazione  dell'articolo  con   un   campione
difettoso, con l'intenzione di promuovere un altro prodotto. 
    g) dichiarare, contrariamente al  vero,  che  il  prodotto  sara'
disponibile  solo  per  un  periodo  molto  limitato  o   che   sara'
disponibile solo a condizioni particolari per  un  periodo  di  tempo
molto limitato, in modo da ottenere una decisione immediata e privare
i consumatori della possibilita' o del tempo sufficiente per prendere
una decisione consapevole; 
    h) impegnarsi a fornire l'assistenza post-vendita  a  consumatori
con i quali il professionista  ha  comunicato  prima  dell'operazione
commerciale in una lingua diversa dalla lingua ufficiale dello  Stato
membro  in  cui  il  professionista  e'  stabilito  e   poi   offrire
concretamente tale servizio soltanto in un'altra  lingua,  senza  che
questo sia  chiaramente  comunicato  al  consumatore  prima  del  suo
impegno a concludere l'operazione; 
    i)  affermare,  contrariamente  al  vero,  o  generare   comunque
l'impressione che la vendita del prodotto e' lecita; 
    l) presentare i diritti conferiti ai consumatori dalla legge come
una caratteristica propria dell'offerta fatta dal professionista; 
    m) salvo quanto previsto dal decreto legislativo 31 luglio  2005,
n. 177, e successive modificazioni, impiegare  contenuti  redazionali
nei mezzi di comunicazione per  promuovere  un  prodotto,  qualora  i
costi di tale promozione siano  stati  sostenuti  dal  professionista
senza che cio' emerga dai contenuti o da immagini o suoni chiaramente
individuabili per il consumatore; 
    ((m-bis) fornire risultati di ricerca in risposta a  una  ricerca
online del  consumatore  senza  che  sia  chiaramente  indicato  ogni
eventuale annuncio pubblicitario a pagamento  o  pagamento  specifico
per ottenere una classificazione migliore dei prodotti all'interno di
tali risultati;)) 
    n) formulare affermazioni di fatto inesatte per  quanto  riguarda
la natura e la portata dei rischi  per  la  sicurezza  personale  del
consumatore o della sua famiglia se egli non acquistasse il prodotto; 
    o) promuovere un prodotto simile a quello fabbricato da un  altro
produttore in modo tale da fuorviare deliberatamente  il  consumatore
inducendolo a ritenere, contrariamente al vero, che  il  prodotto  e'
fabbricato dallo stesso produttore; 
    p) avviare, gestire o  promuovere  un  sistema  di  promozione  a
carattere piramidale nel quale il consumatore fornisce un  contributo
in cambio della possibilita' di ricevere un  corrispettivo  derivante
principalmente  dall'entrata  di  altri   consumatori   nel   sistema
piuttosto che dalla vendita o dal consumo di prodotti; 
    q) affermare, contrariamente al vero, che il professionista e' in
procinto di cessare l'attivita' o traslocare; 
    r) affermare che alcuni prodotti possono facilitare la vincita in
giochi basati sulla sorte; 
    s) affermare, contrariamente al  vero,  che  un  prodotto  ha  la
capacita' di curare malattie, disfunzioni o malformazioni; 
    t) comunicare informazioni inesatte sulle condizioni di mercato o
sulla possibilita' di ottenere il prodotto allo  scopo  d'indurre  il
consumatore all'acquisto  a  condizioni  meno  favorevoli  di  quelle
normali di mercato; 
    u) affermare  in  una  pratica  commerciale  che  si  organizzano
concorsi o promozioni a premi senza attribuire i premi descritti o un
equivalente ragionevole; 
    v) descrivere un prodotto come gratuito o senza alcun  onere,  se
il consumatore deve pagare  un  supplemento  di  prezzo  rispetto  al
normale costo necessario per rispondere alla  pratica  commerciale  e
ritirare o farsi recapitare il prodotto; 
    z) includere nel materiale promozionale  una  fattura  o  analoga
richiesta di pagamento che lasci intendere, contrariamente  al  vero,
al consumatore di aver gia' ordinato il prodotto; 
    aa) dichiarare o lasciare intendere, contrariamente al vero,  che
il  professionista  non  agisce  nel  quadro  della   sua   attivita'
commerciale, industriale, artigianale o professionale, o presentarsi,
contrariamente al vero, come consumatore; 
    bb) lasciare intendere, contrariamente al  vero,  che  i  servizi
post-vendita relativi a un prodotto siano disponibili  in  uno  Stato
membro diverso da quello in cui e' venduto il prodotto. 
    ((bb-bis) rivendere ai consumatori biglietti per  eventi,  se  il
professionista ha acquistato  tali  biglietti  utilizzando  strumenti
automatizzati per eludere qualsiasi limite imposto riguardo al numero
di biglietti che una persona puo' acquistare o qualsiasi altra  norma
applicabile all'acquisto di biglietti; 
    bb-ter) indicare che le recensioni di un prodotto sono inviate da
consumatori che  hanno  effettivamente  utilizzato  o  acquistato  il
prodotto  senza  adottare  misure  ragionevoli  e  proporzionate  per
verificare che le recensioni provengano da tali consumatori; 
    bb-quater) inviare, o incaricare  un'altra  persona  giuridica  o
fisica  di  inviare,  recensioni  di  consumatori   false   o   falsi
apprezzamenti o di fornire false informazioni in merito a  recensioni
di consumatori o ad apprezzamenti  sui  media  sociali,  al  fine  di
promuovere prodotti.))