Art. 24.
                 ((Pratiche commerciali aggressive))

  ((1.  E'  considerata aggressiva una pratica commerciale che, nella
fattispecie  concreta,  tenuto  conto  di  tutte le caratteristiche e
circostanze  del  caso,  mediante  molestie, coercizione, compreso il
ricorso  alla  forza  fisica  o indebito condizionamento, limita o e'
idonea  a  limitare  considerevolmente  la  liberta'  di  scelta o di
comportamento  del  consumatore  medio  in  relazione  al prodotto e,
pertanto,  lo induce o e' idonea ad indurlo ad assumere una decisione
di natura commerciale che non avrebbe altrimenti preso.))