Art. 25.
    ((Ricorso a molestie coercizione o indebito condizionamento))

  ((1.  Nel  determinare se una pratica commerciale comporta, ai fini
del  presente  capo,  molestie, coercizione, compreso il ricorso alla
forza   fisica,   o   indebito   condizionamento,   sono   presi   in
considerazione i seguenti elementi:
    a) i tempi, il luogo, la natura o la persistenza;
    b) il ricorso alla minaccia fisica o verbale;
    c)  lo  sfruttamento  da parte del professionista di qualsivoglia
evento  tragico  o circostanza specifica di gravita' tale da alterare
la  capacita' di valutazione del consumatore, al fine di influenzarne
la decisione relativa al prodotto;
    d) qualsiasi ostacolo non contrattuale, oneroso o sproporzionato,
imposto  dal professionista qualora un consumatore intenda esercitare
diritti contrattuali, compresi il diritto di risolvere un contratto o
quello di cambiare prodotto o rivolgersi ad un altro professionista;
    e)  qualsiasi  minaccia  di  promuovere un'azione legale ove tale
azione sia manifestamente temeraria o infondata.))