Art. 26 
      Pratiche commerciali considerate in ogni caso aggressive 
 
  1. Sono considerate in ogni caso aggressive  le  seguenti  pratiche
commerciali: 
    a) creare l'impressione che il consumatore non possa  lasciare  i
locali commerciali fino alla conclusione del contratto; 
    b)  effettuare  visite  presso  l'abitazione   del   consumatore,
ignorando gli inviti del consumatore a lasciare la sua residenza o  a
non ritornarvi, fuorche' nelle circostanze  e  nella  misura  in  cui
siano giustificate dalla legge nazionale ai fini  dell'esecuzione  di
un'obbligazione contrattuale; 
    c) effettuare ripetute e non richieste sollecitazioni commerciali
per telefono, via fax, per posta elettronica o mediante  altro  mezzo
di comunicazione a  distanza,  fuorche'  nelle  circostanze  e  nella
misura in cui  siano  giustificate  dalla  legge  nazionale  ai  fini
dell'esecuzione  di   un'obbligazione   contrattuale,   fatti   salvi
l'articolo 58 e l'articolo 130  del  decreto  legislativo  30  giugno
2003, n. 196; 
    d) imporre al consumatore che intenda presentare una richiesta di
risarcimento del danno in virtu' di una polizza di  assicurazione  di
esibire documenti che non possono ragionevolmente essere  considerati
pertinenti per stabilire la fondatezza della  richiesta,  o  omettere
sistematicamente di rispondere alla relativa corrispondenza, al  fine
di  dissuadere  un  consumatore  dall'esercizio  dei   suoi   diritti
contrattuali; 
    e) salvo quanto previsto dal decreto legislativo 31 luglio  2005,
n.  177,  e  successive  modificazioni,  includere  in  un  messaggio
pubblicitario un'esortazione diretta ai bambini affinche'  acquistino
o convincano i genitori o altri adulti ad acquistare loro i  prodotti
reclamizzati; 
    f) esigere il pagamento immediato o differito o la restituzione o
la custodia di prodotti che il professionista ha fornito, ma  che  il
consumatore non ha richiesto, ((salvo quanto  previsto  dall'articolo
66-sexies, comma 2)); ((24)) 
    g) informare esplicitamente il consumatore che, se  non  acquista
il prodotto o  il  servizio  saranno  in  pericolo  il  lavoro  o  la
sussistenza del professionista; 
    h) lasciare intendere, contrariamente al vero, che il consumatore
abbia gia' vinto, vincera' o potra' vincere compiendo una determinata
azione un premio o una vincita equivalente,  mentre  in  effetti  non
esiste alcun premio ne'  vincita  equivalente  oppure  che  qualsiasi
azione volta a reclamare il premio o  altra  vincita  equivalente  e'
subordinata al versamento di denaro o al  sostenimento  di  costi  da
parte del consumatore. 
 
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AGGIORNAMENTO (24) 
  Il D.Lgs. 21 febbraio 2014, n. 21 ha disposto (con l'art. 2,  comma
1) che le modifiche apportate al presente articolo  si  applicano  ai
contratti conclusi dopo il 13 giugno 2014.