Art. 27. 
               Tutela amministrativa e giurisdizionale 
 
  1. L'Autorita' garante della concorrenza e del mercato, di  seguito
denominata "Autorita'", esercita  le  attribuzioni  disciplinate  dal
presente articolo anche quale autorita' competente per l'applicazione
del  regolamento  (UE)  2017/2394  del  Parlamento  europeo   e   del
Consiglio, del 12 dicembre 2017, sulla cooperazione tra le  autorita'
nazionali responsabili dell'esecuzione della normativa che  tutela  i
consumatori e che abroga il regolamento (CE) n. 2006/2004, nei limiti
delle disposizioni di legge. 
  1-bis. Anche nei settori regolati, ai sensi dell'articolo 19, comma
3, la competenza ad intervenire  nei  confronti  delle  condotte  dei
professionisti che integrano una pratica commerciale scorretta, fermo
restando il  rispetto  della  regolazione  vigente,  spetta,  in  via
esclusiva, all'Autorita' garante della concorrenza e del mercato, che
la esercita in base ai poteri di cui al presente articolo,  acquisito
il parere dell'Autorita' di regolazione competente.  Resta  ferma  la
competenza delle Autorita' di  regolazione  ad  esercitare  i  propri
poteri  nelle  ipotesi  di  violazione  della  regolazione  che   non
integrino gli  estremi  di  una  pratica  commerciale  scorretta.  Le
Autorita' possono disciplinare con protocolli di intesa  gli  aspetti
applicativi e  procedimentali  della  reciproca  collaborazione,  nel
quadro delle rispettive competenze. 
  2.  L'Autorita',  d'ufficio  o  su  istanza  di  ogni  soggetto   o
organizzazione che ne  abbia  interesse,  inibisce  la  continuazione
delle pratiche commerciali scorrette e ne elimina gli effetti. A tale
fine, l'Autorita' si avvale dei poteri investigativi ed esecutivi  di
cui al citato regolamento (UE)  2017/2394  anche  in  relazione  alle
infrazioni non transfrontaliere. Per lo svolgimento  dei  compiti  di
cui al comma 1 l'Autorita' puo' avvalersi della  Guardia  di  finanza
che agisce  con  i  poteri  ad  essa  attribuiti  per  l'accertamento
dell'imposta  sul  valore  aggiunto  e  dell'imposta   sui   redditi.
L'intervento dell'Autorita' e' indipendente dalla circostanza  che  i
consumatori interessati si trovino nel territorio dello Stato  membro
in cui e' stabilito il professionista o in un altro Stato membro. 
  3.  L'Autorita'  puo'  disporre,  con  provvedimento  motivato,  la
sospensione provvisoria delle pratiche commerciali scorrette, laddove
sussiste particolare  urgenza.  In  ogni  caso,  comunica  l'apertura
dell'istruttoria al  professionista  e,  se  il  committente  non  e'
conosciuto, puo' richiedere al proprietario del mezzo che ha  diffuso
la pratica commerciale ogni  informazione  idonea  ad  identificarlo.
L'Autorita' puo', altresi', richiedere a imprese, enti o persone  che
ne siano in possesso le informazioni ed i documenti rilevanti al fine
dell'accertamento  dell'infrazione.  Si  applicano  le   disposizioni
previste dall'articolo 14, commi 2, 3 e 4,  della  legge  10  ottobre
1990, n. 287. 
  3-bis. L'Autorita' garante della  concorrenza  e  del  mercato,  in
conformita' a quanto disposto dall'articolo 9  del  regolamento  (UE)
2017/2394 del Parlamento europeo e del  Consiglio,  del  12  dicembre
2017, puo' ordinare, anche in via cautelare, ai fornitori di  servizi
di connettivita'  alle  reti  internet,  ai  gestori  di  altre  reti
telematiche o di telecomunicazione  nonche'  agli  operatori  che  in
relazione   ad   esse   forniscono   servizi    telematici    o    di
telecomunicazione la rimozione di iniziative o attivita' destinate ai
consumatori italiani e diffuse attraverso le reti  telematiche  o  di
tele-comunicazione  che  integrano  gli  estremi   di   una   pratica
commerciale scorretta. I destinatari dei predetti ordini, disposti ai
sensi del primo periodo, hanno l'obbligo di  inibire  l'utilizzazione
delle reti delle  quali  sono  gestori  o  in  relazione  alle  quali
forniscono servizi, al fine di evitare la pro-trazione  di  attivita'
pregiudizievoli per i consumatori e poste in essere in violazione del
presente  codice.  In  caso  di  inottemperanza,  senza  giustificato
motivo, a quanto disposto dall'Autorita' garante della concorrenza  e
del  mercato  ai  sensi  del  primo  periodo  del   presente   comma,
l'Autorita' stessa puo' applicare una sanzione amministrativa fino  a
5.000.000 di euro. 
  4. In caso di inottemperanza, senza giustificato motivo,  a  quanto
disposto dall'Autorita' ai sensi dell'articolo  14,  comma  2,  della
legge 10 ottobre 1990,  n.  287,  l'Autorita'  applica  una  sanzione
amministrativa pecuniaria da 2.000,00 euro a 20.000,00 euro.  Qualora
le informazioni o la  documentazione  fornite  non  siano  veritiere,
l'Autorita'  applica  una  sanzione  amministrativa   pecuniaria   da
4.000,00 euro a 40.000,00 euro. 
  5. L'Autorita' puo' disporre che il professionista  fornisca  prove
sull'esattezza dei dati di fatto connessi  alla  pratica  commerciale
se,  tenuto  conto  dei  diritti  o  degli  interessi  legittimi  del
professionista e di qualsiasi  altra  parte  nel  procedimento,  tale
esigenza  risulti  giustificata,  date  le   circostanze   del   caso
specifico. Se tale prova e' omessa o viene ritenuta insufficiente,  i
dati di fatto sono considerati inesatti. Incombe, in  ogni  caso,  al
professionista l'onere di provare, con allegazioni fattuali, che egli
non  poteva  ragionevolmente  prevedere   l'impatto   della   pratica
commerciale sui consumatori, ai sensi dell'articolo 20, comma 3. 
  6. Quando la pratica commerciale e' stata  o  deve  essere  diffusa
attraverso  la  stampa  periodica  o  quotidiana   ovvero   per   via
radiofonica  o  televisiva  o  altro  mezzo   di   telecomunicazione,
l'Autorita', prima di provvedere, richiede il  parere  dell'Autorita'
per le garanzie nelle comunicazioni. 
  7. Ad eccezione dei casi di manifesta scorrettezza e gravita' della
pratica commerciale, l'Autorita'  puo'  ottenere  dal  professionista
responsabile l'assunzione dell'impegno di porre fine  all'infrazione,
cessando la diffusione  della  stessa  o  modificandola  in  modo  da
eliminare i profili di illegittimita'. L'Autorita' puo'  disporre  la
pubblicazione della dichiarazione dell'impegno in questione a cura  e
spese del professionista.  In  tali  ipotesi,  l'Autorita',  valutata
l'idoneita'  di  tali  impegni,  puo'  renderli  obbligatori  per  il
professionista   e   definire   il   procedimento   senza   procedere
all'accertamento dell'infrazione. 
  8. L'Autorita', se ritiene la pratica commerciale scorretta,  vieta
la diffusione, qualora non ancora portata a conoscenza del  pubblico,
o la continuazione, qualora la pratica  sia  gia'  iniziata.  Con  il
medesimo provvedimento puo' essere  disposta,  a  cura  e  spese  del
professionista, la pubblicazione della delibera, anche per  estratto,
ovvero  di  un'apposita  dichiarazione  rettificativa,  in  modo   da
impedire che le pratiche commerciali scorrette continuino a  produrre
effetti. 
  ((9.  Con  il  provvedimento  che  vieta  la  pratica   commerciale
scorretta, l'Autorita' dispone inoltre l'applicazione di una sanzione
amministrativa pecuniaria da 5.000 euro  a  10.000.000  euro,  tenuto
conto della gravita' e della durata della violazione ed  anche  delle
condizioni economiche e patrimoniali del professionista. Nel caso  di
pratiche commerciali scorrette ai sensi dell'articolo 21, commi  3  e
4, la sanzione non puo' essere inferiore a 50.000 euro.)) 
  ((9-bis. In caso di sanzioni inflitte a norma dell'articolo 21  del
regolamento (UE) 2017/2394 del Parlamento europeo  e  del  Consiglio,
del 12 dicembre  2017,  l'importo  massimo  della  sanzione  irrogata
dall'Autorita' e' pari  al  4  per  cento  del  fatturato  annuo  del
professionista  realizzato  in  Italia  ovvero  negli  Stati   membri
dell'Unione europea interessati dalla relativa violazione. Qualora le
informazioni sul fatturato annuo  non  siano  disponibili,  l'importo
massimo della sanzione irrogata dall'Autorita' e' pari a 2.000.000 di
euro. 
  9-ter. Ai fini dell'irrogazione delle sanzioni di cui ai commi 9  e
9-bis, l'Autorita' tiene conto, ove appropriato, dei seguenti criteri
non esaustivi: 
    a) la natura, gravita', entita' e durata della violazione; 
    b)  le  eventuali  azioni  intraprese  dal   professionista   per
attenuare il danno subito dai consumatori o per porvi rimedio; 
    c)   eventuali   violazioni   commesse    in    precedenza    dal
professionista; 
    d) i benefici finanziari conseguiti  o  le  perdite  evitate  dal
professionista in conseguenza della violazione, se  i  relativi  dati
sono disponibili; 
    e)  le  sanzioni  inflitte  al  professionista  per  la  medesima
violazione in altri Stati membri in  casi  transfrontalieri,  in  cui
informazioni relative a tali sanzioni sono disponibili attraverso  il
meccanismo istituito dal regolamento (UE)  2017/2394  del  Parlamento
europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017; 
    f) eventuali altri fattori aggravanti  o  attenuanti  applicabili
alle circostanze del caso.)) 
  10. Nei casi riguardanti comunicazioni commerciali  inserite  sulle
confezioni di prodotti, l'Autorita',  nell'adottare  i  provvedimenti
indicati nei commi 3 e 8, assegna per la loro esecuzione  un  termine
che tenga conto dei tempi tecnici necessari per l'adeguamento. 
  11. L'Autorita'  garante  della  concorrenza  e  del  mercato,  con
proprio regolamento, disciplina la procedura istruttoria, in modo  da
garantire il contraddittorio, la piena cognizione  degli  atti  e  la
verbalizzazione. 
  ((12. In caso di inottemperanza  ai  provvedimenti  d'urgenza  e  a
quelli inibitori o di rimozione degli effetti di cui ai commi 3, 8  e
10 ed in caso di mancato rispetto degli impegni assunti ai sensi  del
comma 7, l'Autorita' applica una sanzione  amministrativa  pecuniaria
da 10.000 a 10.000.000 euro,  anche  tenuto  conto  delle  condizioni
economiche e patrimoniali del professionista. Nei casi  di  reiterata
inottemperanza   l'Autorita'    puo'    disporre    la    sospensione
dell'attivita' d'impresa  per  un  periodo  non  superiore  a  trenta
giorni.)) 
  13. PERIODO ABROGATO DAL D. LGS. 2 LUGLIO  2010,  N.  104.  Per  le
sanzioni amministrative pecuniarie conseguenti  alle  violazioni  del
presente decreto si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni
contenute nel capo I, sezione I, e negli articoli 26,  27,  28  e  29
della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni.  Il
pagamento delle sanzioni amministrative di cui al  presente  articolo
deve  essere  effettuato  entro  trenta  giorni  dalla  notifica  del
provvedimento dell'Autorita'. 
  14.  Ove  la  pratica   commerciale   sia   stata   assentita   con
provvedimento amministrativo, preordinato  anche  alla  verifica  del
carattere non scorretto della stessa, la tutela dei soggetti e  delle
organizzazioni  che  vi  abbiano  interesse,  e'  esperibile  in  via
giurisdizionale con ricorso  al  giudice  amministrativo  avverso  il
predetto provvedimento. 
  15. E' comunque fatta salva la giurisdizione del giudice  ordinario
in materia di atti di concorrenza sleale, a norma dell'articolo  2598
del codice  civile,  nonche',  per  quanto  concerne  la  pubblicita'
comparativa,  in  materia  di  atti  compiuti  in  violazione   della
disciplina sul diritto d'autore protetto dalla legge 22 aprile  1941,
n. 633, e successive modificazioni, e dei marchi d'impresa protetto a
norma del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30,  e  successive
modificazioni, nonche' delle denominazioni di origine riconosciute  e
protette in Italia e di altri segni distintivi  di  imprese,  beni  e
servizi concorrenti. 
  ((15-bis. I consumatori lesi da pratiche commerciali sleali possono
altresi' adire il  giudice  ordinario  al  fine  di  ottenere  rimedi
proporzionati ed effettivi, compresi il risarcimento del danno subito
e, ove applicabile, la riduzione del  prezzo  o  la  risoluzione  del
contratto, tenuto conto, se del caso, della gravita' e  della  natura
della pratica  commerciale  sleale,  del  danno  subito  e  di  altre
circostanze  pertinenti.  Sono  fatti  salvi   ulteriori   rimedi   a
disposizione dei consumatori.)) 
 
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AGGIORNAMENTO (21) 
  Il D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla L.
7  agosto  2012,  n.  135,  ha  disposto  (con   l'art.   23,   comma
12-quinquiesdecies) che "L'importo  massimo  delle  sanzioni  di  cui
all'articolo 27, commi 9 e 12, del decreto  legislativo  6  settembre
2005, n. 206,  in  materia  di  pratiche  commerciali  scorrette,  la
competenza ad accertare  e  sanzionare  le  quali  e'  dell'Autorita'
garante della concorrenza e del mercato, escluso unicamente  il  caso
in cui le pratiche commerciali scorrette siano  poste  in  essere  in
settori in cui esista una regolazione di derivazione comunitaria, con
finalita' di tutela del  consumatore,  affidata  ad  altra  autorita'
munita di  poteri  inibitori  e  sanzionatori  e  limitatamente  agli
aspetti regolati, e' aumentato a 5.000.000 di euro".