Art. 27.
Tutela amministrativa e giurisdizionale
1. L'Autorita' garante della concorrenza e del mercato, di seguito
denominata "Autorita'", esercita le attribuzioni disciplinate dal
presente articolo anche quale autorita' competente per l'applicazione
del regolamento (UE) 2017/2394 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 12 dicembre 2017, sulla cooperazione tra le autorita'
nazionali responsabili dell'esecuzione della normativa che tutela i
consumatori e che abroga il regolamento (CE) n. 2006/2004, nei limiti
delle disposizioni di legge.
1-bis. Anche nei settori regolati, ai sensi dell'articolo 19, comma
3, la competenza ad intervenire nei confronti delle condotte dei
professionisti che integrano una pratica commerciale scorretta, fermo
restando il rispetto della regolazione vigente, spetta, in via
esclusiva, all'Autorita' garante della concorrenza e del mercato, che
la esercita in base ai poteri di cui al presente articolo, acquisito
il parere dell'Autorita' di regolazione competente. Resta ferma la
competenza delle Autorita' di regolazione ad esercitare i propri
poteri nelle ipotesi di violazione della regolazione che non
integrino gli estremi di una pratica commerciale scorretta. Le
Autorita' possono disciplinare con protocolli di intesa gli aspetti
applicativi e procedimentali della reciproca collaborazione, nel
quadro delle rispettive competenze.
2. L'Autorita', d'ufficio o su istanza di ogni soggetto o
organizzazione che ne abbia interesse, inibisce la continuazione
delle pratiche commerciali scorrette e ne elimina gli effetti. A tale
fine, l'Autorita' si avvale dei poteri investigativi ed esecutivi di
cui al citato regolamento (UE) 2017/2394 anche in relazione alle
infrazioni non transfrontaliere. Per lo svolgimento dei compiti di
cui al comma 1 l'Autorita' puo' avvalersi della Guardia di finanza
che agisce con i poteri ad essa attribuiti per l'accertamento
dell'imposta sul valore aggiunto e dell'imposta sui redditi.
L'intervento dell'Autorita' e' indipendente dalla circostanza che i
consumatori interessati si trovino nel territorio dello Stato membro
in cui e' stabilito il professionista o in un altro Stato membro.
3. L'Autorita' puo' disporre, con provvedimento motivato, la
sospensione provvisoria delle pratiche commerciali scorrette, laddove
sussiste particolare urgenza. In ogni caso, comunica l'apertura
dell'istruttoria al professionista e, se il committente non e'
conosciuto, puo' richiedere al proprietario del mezzo che ha diffuso
la pratica commerciale ogni informazione idonea ad identificarlo.
L'Autorita' puo', altresi', richiedere a imprese, enti o persone che
ne siano in possesso le informazioni ed i documenti rilevanti al fine
dell'accertamento dell'infrazione. Si applicano le disposizioni
previste dall'articolo 14, commi 2, 3 e 4, della legge 10 ottobre
1990, n. 287.
3-bis. L'Autorita' garante della concorrenza e del mercato, in
conformita' a quanto disposto dall'articolo 9 del regolamento (UE)
2017/2394 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre
2017, puo' ordinare, anche in via cautelare, ai fornitori di servizi
di connettivita' alle reti internet, ai gestori di altre reti
telematiche o di telecomunicazione nonche' agli operatori che in
relazione ad esse forniscono servizi telematici o di
telecomunicazione la rimozione di iniziative o attivita' destinate ai
consumatori italiani e diffuse attraverso le reti telematiche o di
tele-comunicazione che integrano gli estremi di una pratica
commerciale scorretta. I destinatari dei predetti ordini, disposti ai
sensi del primo periodo, hanno l'obbligo di inibire l'utilizzazione
delle reti delle quali sono gestori o in relazione alle quali
forniscono servizi, al fine di evitare la pro-trazione di attivita'
pregiudizievoli per i consumatori e poste in essere in violazione del
presente codice. In caso di inottemperanza, senza giustificato
motivo, a quanto disposto dall'Autorita' garante della concorrenza e
del mercato ai sensi del primo periodo del presente comma,
l'Autorita' stessa puo' applicare una sanzione amministrativa fino a
5.000.000 di euro.
4. In caso di inottemperanza, senza giustificato motivo, a quanto
disposto dall'Autorita' ai sensi dell'articolo 14, comma 2, della
legge 10 ottobre 1990, n. 287, l'Autorita' applica una sanzione
amministrativa pecuniaria da 2.000,00 euro a 20.000,00 euro. Qualora
le informazioni o la documentazione fornite non siano veritiere,
l'Autorita' applica una sanzione amministrativa pecuniaria da
4.000,00 euro a 40.000,00 euro.
5. L'Autorita' puo' disporre che il professionista fornisca prove
sull'esattezza dei dati di fatto connessi alla pratica commerciale
se, tenuto conto dei diritti o degli interessi legittimi del
professionista e di qualsiasi altra parte nel procedimento, tale
esigenza risulti giustificata, date le circostanze del caso
specifico. Se tale prova e' omessa o viene ritenuta insufficiente, i
dati di fatto sono considerati inesatti. Incombe, in ogni caso, al
professionista l'onere di provare, con allegazioni fattuali, che egli
non poteva ragionevolmente prevedere l'impatto della pratica
commerciale sui consumatori, ai sensi dell'articolo 20, comma 3.
6. Quando la pratica commerciale e' stata o deve essere diffusa
attraverso la stampa periodica o quotidiana ovvero per via
radiofonica o televisiva o altro mezzo di telecomunicazione,
l'Autorita', prima di provvedere, richiede il parere dell'Autorita'
per le garanzie nelle comunicazioni.
7. Ad eccezione dei casi di manifesta scorrettezza e gravita' della
pratica commerciale, l'Autorita' puo' ottenere dal professionista
responsabile l'assunzione dell'impegno di porre fine all'infrazione,
cessando la diffusione della stessa o modificandola in modo da
eliminare i profili di illegittimita'. L'Autorita' puo' disporre la
pubblicazione della dichiarazione dell'impegno in questione a cura e
spese del professionista. In tali ipotesi, l'Autorita', valutata
l'idoneita' di tali impegni, puo' renderli obbligatori per il
professionista e definire il procedimento senza procedere
all'accertamento dell'infrazione.
8. L'Autorita', se ritiene la pratica commerciale scorretta, vieta
la diffusione, qualora non ancora portata a conoscenza del pubblico,
o la continuazione, qualora la pratica sia gia' iniziata. Con il
medesimo provvedimento puo' essere disposta, a cura e spese del
professionista, la pubblicazione della delibera, anche per estratto,
ovvero di un'apposita dichiarazione rettificativa, in modo da
impedire che le pratiche commerciali scorrette continuino a produrre
effetti.
((9. Con il provvedimento che vieta la pratica commerciale
scorretta, l'Autorita' dispone inoltre l'applicazione di una sanzione
amministrativa pecuniaria da 5.000 euro a 10.000.000 euro, tenuto
conto della gravita' e della durata della violazione ed anche delle
condizioni economiche e patrimoniali del professionista. Nel caso di
pratiche commerciali scorrette ai sensi dell'articolo 21, commi 3 e
4, la sanzione non puo' essere inferiore a 50.000 euro.))
((9-bis. In caso di sanzioni inflitte a norma dell'articolo 21 del
regolamento (UE) 2017/2394 del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 12 dicembre 2017, l'importo massimo della sanzione irrogata
dall'Autorita' e' pari al 4 per cento del fatturato annuo del
professionista realizzato in Italia ovvero negli Stati membri
dell'Unione europea interessati dalla relativa violazione. Qualora le
informazioni sul fatturato annuo non siano disponibili, l'importo
massimo della sanzione irrogata dall'Autorita' e' pari a 2.000.000 di
euro.
9-ter. Ai fini dell'irrogazione delle sanzioni di cui ai commi 9 e
9-bis, l'Autorita' tiene conto, ove appropriato, dei seguenti criteri
non esaustivi:
a) la natura, gravita', entita' e durata della violazione;
b) le eventuali azioni intraprese dal professionista per
attenuare il danno subito dai consumatori o per porvi rimedio;
c) eventuali violazioni commesse in precedenza dal
professionista;
d) i benefici finanziari conseguiti o le perdite evitate dal
professionista in conseguenza della violazione, se i relativi dati
sono disponibili;
e) le sanzioni inflitte al professionista per la medesima
violazione in altri Stati membri in casi transfrontalieri, in cui
informazioni relative a tali sanzioni sono disponibili attraverso il
meccanismo istituito dal regolamento (UE) 2017/2394 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017;
f) eventuali altri fattori aggravanti o attenuanti applicabili
alle circostanze del caso.))
10. Nei casi riguardanti comunicazioni commerciali inserite sulle
confezioni di prodotti, l'Autorita', nell'adottare i provvedimenti
indicati nei commi 3 e 8, assegna per la loro esecuzione un termine
che tenga conto dei tempi tecnici necessari per l'adeguamento.
11. L'Autorita' garante della concorrenza e del mercato, con
proprio regolamento, disciplina la procedura istruttoria, in modo da
garantire il contraddittorio, la piena cognizione degli atti e la
verbalizzazione.
((12. In caso di inottemperanza ai provvedimenti d'urgenza e a
quelli inibitori o di rimozione degli effetti di cui ai commi 3, 8 e
10 ed in caso di mancato rispetto degli impegni assunti ai sensi del
comma 7, l'Autorita' applica una sanzione amministrativa pecuniaria
da 10.000 a 10.000.000 euro, anche tenuto conto delle condizioni
economiche e patrimoniali del professionista. Nei casi di reiterata
inottemperanza l'Autorita' puo' disporre la sospensione
dell'attivita' d'impresa per un periodo non superiore a trenta
giorni.))
13. PERIODO ABROGATO DAL D. LGS. 2 LUGLIO 2010, N. 104. Per le
sanzioni amministrative pecuniarie conseguenti alle violazioni del
presente decreto si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni
contenute nel capo I, sezione I, e negli articoli 26, 27, 28 e 29
della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni. Il
pagamento delle sanzioni amministrative di cui al presente articolo
deve essere effettuato entro trenta giorni dalla notifica del
provvedimento dell'Autorita'.
14. Ove la pratica commerciale sia stata assentita con
provvedimento amministrativo, preordinato anche alla verifica del
carattere non scorretto della stessa, la tutela dei soggetti e delle
organizzazioni che vi abbiano interesse, e' esperibile in via
giurisdizionale con ricorso al giudice amministrativo avverso il
predetto provvedimento.
15. E' comunque fatta salva la giurisdizione del giudice ordinario
in materia di atti di concorrenza sleale, a norma dell'articolo 2598
del codice civile, nonche', per quanto concerne la pubblicita'
comparativa, in materia di atti compiuti in violazione della
disciplina sul diritto d'autore protetto dalla legge 22 aprile 1941,
n. 633, e successive modificazioni, e dei marchi d'impresa protetto a
norma del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, e successive
modificazioni, nonche' delle denominazioni di origine riconosciute e
protette in Italia e di altri segni distintivi di imprese, beni e
servizi concorrenti.
((15-bis. I consumatori lesi da pratiche commerciali sleali possono
altresi' adire il giudice ordinario al fine di ottenere rimedi
proporzionati ed effettivi, compresi il risarcimento del danno subito
e, ove applicabile, la riduzione del prezzo o la risoluzione del
contratto, tenuto conto, se del caso, della gravita' e della natura
della pratica commerciale sleale, del danno subito e di altre
circostanze pertinenti. Sono fatti salvi ulteriori rimedi a
disposizione dei consumatori.))
-------------
AGGIORNAMENTO (21)
Il D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla L.
7 agosto 2012, n. 135, ha disposto (con l'art. 23, comma
12-quinquiesdecies) che "L'importo massimo delle sanzioni di cui
all'articolo 27, commi 9 e 12, del decreto legislativo 6 settembre
2005, n. 206, in materia di pratiche commerciali scorrette, la
competenza ad accertare e sanzionare le quali e' dell'Autorita'
garante della concorrenza e del mercato, escluso unicamente il caso
in cui le pratiche commerciali scorrette siano poste in essere in
settori in cui esista una regolazione di derivazione comunitaria, con
finalita' di tutela del consumatore, affidata ad altra autorita'
munita di poteri inibitori e sanzionatori e limitatamente agli
aspetti regolati, e' aumentato a 5.000.000 di euro".