Art. 27-bis.
                     (( (Codici di condotta) ))

  ((1.   Le   associazioni  o  le  organizzazioni  imprenditoriali  e
professionali  possono  adottare,  in relazione a una o piu' pratiche
commerciali  o  ad  uno  o  piu'  settori  imprenditoriali specifici,
appositi  codici  di  condotta  che  definiscono il comportamento dei
professionisti   che  si  impegnano  a  rispettare  tali  codici  con
l'indicazione  del  soggetto responsabile o dell'organismo incaricato
del controllo della loro applicazione.
  2. Il codice di condotta e' redatto in lingua italiana e inglese ed
e'   reso  accessibile  dal  soggetto  o  organismo  responsabile  al
consumatore, anche per via telematica.
  3.  Nella  redazione  di  codici  di condotta deve essere garantita
almeno la protezione dei minori e salvaguardata la dignita' umana.
  4.  I  codici di condotta di cui al comma 1 sono comunicati, per la
relativa adesione, agli operatori dei rispettivi settori e conservati
ed  aggiornati  a cura del responsabile del codice, con l'indicazione
degli aderenti.
  5.  Dell'esistenza  del  codice  di  condotta, dei suoi contenuti e
dell'adesione  il  professionista  deve  preventivamente  informare i
consumatori.))