Art. 27-ter.
                       (( (Autodisciplina) ))

  ((1.   I   consumatori,   i  concorrenti,  anche  tramite  le  loro
associazioni  o  organizzazioni, prima di avviare la procedura di cui
all'articolo  27,  possono  convenire  con il professionista di adire
preventivamente,  il  soggetto  responsabile o l'organismo incaricato
del  controllo  del  codice  di  condotta  relativo  ad uno specifico
settore  la risoluzione concordata della controversia volta a vietare
o a far cessare la continuazione della pratica commerciale scorretta.
  2.  In  ogni  caso  il  ricorso  ai  sensi  del  presente articolo,
qualunque  sia l'esito della procedura, non pregiudica il diritto del
consumatore  di  adire  l'Autorita',  ai sensi dell'articolo 27, o il
giudice competente.
  3. Iniziata la procedura davanti ad un organismo di autodisciplina,
le  parti  possono convenire di astenersi dall'adire l'Autorita' fino
alla pronuncia definitiva, ovvero possono chiedere la sospensione del
procedimento  innanzi all'Autorita', ove lo stesso sia stato attivato
anche  da  altro  soggetto  legittimato,  in  attesa  della pronuncia
dell'organismo  di  autodisciplina.  L'Autorita',  valutate  tutte le
circostanze,  puo'  disporre  la  sospensione del procedimento per un
periodo non superiore a trenta giorni.))