Art. 27-quater.
                    (( (Oneri di informazione) ))

  ((1.  L'Autorita'  garante  della  concorrenza  e  del mercato e le
associazioni  o  le organizzazioni imprenditoriali e professionali di
cui all'articolo 27-bis, comunicano periodicamente al Ministero dello
sviluppo  economico  le  decisioni  adottate  ai  sensi  del presente
titolo.
  2.  Il Ministero dello sviluppo economico provvedera' affinche' sul
proprio sito siano disponibili:
    a)   le   informazioni   generali  sulle  procedure  relative  ai
meccanismi  di reclamo e ricorso disponibili in caso di controversie,
nonche'  sui  codici  di  condotta  adottati  ai  sensi dell'articolo
27-bis;
    b)  gli  estremi  delle  autorita', organizzazioni o associazioni
presso   le  quali  si  possono  ottenere  ulteriori  informazioni  o
assistenza;
    c)  gli  estremi  e  la  sintesi  delle  decisioni  significative
riguardo  a  controversie,  comprese  quelle adottate dagli organi di
composizione extragiudiziale.))