Art. 3. 
                             Definizioni 
  1. Ai fini del presente codice ove non  diversamente  previsto,  si
intende per: 
    a) consumatore o utente: la persona fisica che agisce  per  scopi
estranei all'attivita' imprenditoriale,  commerciale,  artigianale  o
professionale eventualmente svolta; 
    b) associazioni dei consumatori e  degli  utenti:  le  formazioni
sociali che abbiano per scopo  statutario  esclusivo  la  tutela  dei
diritti e degli interessi dei consumatori o degli utenti; 
    c) professionista: la  persona  fisica  o  giuridica  che  agisce
nell'esercizio della propria attivita' imprenditoriale  ,commerciale,
artigianale o professionale, ovvero un suo intermediario; 
    d) produttore: fatto salvo quanto  stabilito  nell'articolo  103,
comma 1, lettera d), ((nell'articolo 115, comma 2-bis e nell'articolo
128, comma 2, lettera d),)) il fabbricante del bene  o  il  fornitore
del servizio, o un suo intermediario, nonche' l'importatore del  bene
o del servizio nel territorio dell'Unione europea o  qualsiasi  altra
persona  fisica  o  giuridica  che  si   presenta   come   produttore
identificando il bene o il servizio con il proprio  nome,  marchio  o
altro segno distintivo; ((42)) 
    e) prodotto: fatto salvo quanto stabilito nell'articolo 18, comma
1, lettera c), e) nell'articolo  115,  comma  1,  qualsiasi  prodotto
destinato al consumatore, anche nel  quadro  di  una  prestazione  di
servizi, o suscettibile, in condizioni  ragionevolmente  prevedibili,
di essere utilizzato dal consumatore, anche se non a  lui  destinato,
fornito o reso disponibile a titolo oneroso o gratuito nell'ambito di
un'attivita' commerciale, indipendentemente dal fatto che sia  nuovo,
usato o rimesso a nuovo; tale definizione non si applica ai  prodotti
usati, forniti come pezzi d'antiquariato, o come prodotti da riparare
o da rimettere a nuovo prima dell'utilizzazione, purche' il fornitore
ne informi per iscritto la persona cui fornisce il prodotto; 
    f) codice: il presente decreto  legislativo  di  riassetto  delle
disposizioni vigenti in materia di tutela dei consumatori. 
 
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AGGIORNAMENTO (42) 
  Il D.Lgs. 4 novembre 2021, n. 170 ha disposto (con l'art. 2,  comma
1) che la presente modifica acquista efficacia  a  decorrere  dal  1°
gennaio 2022 e si applica ai  contratti  conclusi  successivamente  a
tale data.