Art. 32 
                              Sanzioni 
 
  1.  Salvo  che  il  fatto  costituisca  reato,  e  fatte  salve  le
disposizioni ed il regime sanzionatorio stabiliti per i  contratti  a
distanza, cosi' ((come disciplinati alla parte III, titolo III,  capo
I, sezione  II)),  dall'articolo  50  all'articolo  61,  del  codice,
nonche'  le  ulteriori   disposizioni   stabilite   in   materia   di
pubblicita', alle televendite sono applicabili altresi'  le  sanzioni
di cui all'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 14  novembre
1995, n. 481, e di cui all'articolo  1,  comma  31,  della  legge  31
luglio 1997, n. 249.