Art. 37 
                          Azione inibitoria 
 
  1.  Le  associazioni  rappresentative  dei  consumatori,   di   cui
all'articolo 137, le associazioni rappresentative dei  professionisti
((...)),  possono  convenire  in   giudizio   il   professionista   o
l'associazione di professionisti che utilizzano, o  che  raccomandano
l'utilizzo di  condizioni  generali  di  contratto  e  richiedere  al
giudice competente che inibisca l'uso delle  condizioni  di  cui  sia
accertata l'abusivita' ai sensi del presente titolo. 
  2. L'inibitoria  puo'  essere  concessa,  quando  ricorrono  giusti
motivi di urgenza, ai sensi degli articoli  669-bis  e  seguenti  del
codice di procedura civile. 
  3. Il giudice puo' ordinare che il provvedimento sia pubblicato  in
uno o piu' giornali, di cui uno almeno a diffusione nazionale. 
  4. Per quanto non  previsto  dal  presente  articolo,  alle  azioni
inibitorie esercitate dalle associazioni dei consumatori  di  cui  al
comma 1, si applicano le disposizioni dell'articolo 140.