Art. 37-bis 
        (Tutela amministrativa contro le clausole vessatorie) 
 
  1.  L'Autorita'  garante  della  concorrenza  e  del   mercato   e'
designata, ai sensi dell'articolo 5,  paragrafo  1,  del  regolamento
(UE)   2017/2394,    quale    autorita'    competente    responsabile
dell'applicazione della direttiva  93/13/CEE  del  Consiglio,  del  5
aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti  stipulati
con i consumatori. In materia di accertamento  e  di  sanzione  delle
violazioni della citata direttiva 93/13/CEE, si applica l'articolo 27
del  presente  codice.  L'Autorita',  sentite  le   associazioni   di
categoria  rappresentative  a  livello  nazionale  d'ufficio   o   su
denuncia, ai soli fini  di  cui  ai  commi  successivi,  dichiara  la
vessatorieta'   delle   clausole   inserite   nei    contratti    tra
professionisti e consumatori che si concludono  mediante  adesione  a
condizioni generali di contratto o con la sottoscrizione  di  moduli,
modelli  o  formulari.  Si   applicano   le   disposizioni   previste
dall'articolo 14, commi 2, 3 e 4, della legge  10  ottobre  1990,  n.
287, secondo le modalita' previste dal regolamento di cui al comma 5.
In caso di inottemperanza, a quanto disposto dall'Autorita' ai  sensi
dell'articolo 14, comma 2, della  legge  10  ottobre  1990,  n.  287,
l'Autorita' applica una sanzione amministrativa pecuniaria  da  2.000
euro a 20.000 euro.  Qualora  le  informazioni  o  la  documentazione
fornite  non  siano  veritiere,  l'Autorita'  applica  una   sanzione
amministrativa pecuniaria da 4.000 euro a 40.000 euro. 
  2. Il provvedimento che accerta la vessatorieta' della clausola  e'
diffuso anche per estratto mediante pubblicazione su apposita sezione
del   sito   internet   istituzionale   dell'Autorita',   sul    sito
dell'operatore che adotta la clausola ritenuta vessatoria e  mediante
ogni altro mezzo ritenuto  opportuno  in  relazione  all'esigenza  di
informare compiutamente i consumatori a cura e spese  dell'operatore.
In caso di inottemperanza alle disposizioni di cui al presente comma,
l'Autorita' applica una sanzione amministrativa pecuniaria  da  5.000
euro a 50.000 euro. 
  ((2-bis. Qualora l'Autorita' accerti, in alcuno  dei  contratti  di
cui al comma 1,  l'utilizzo  di  clausole  vessatorie  come  definite
all'articolo  33,  comma  1,  applica  una  sanzione   amministrativa
pecuniaria nella misura prevista dall'articolo  27,  comma  9,  primo
periodo. In caso di sanzioni inflitte a norma  dell'articolo  21  del
regolamento (UE) 2017/2394 del Parlamento europeo  e  del  Consiglio,
del 12 dicembre  2017,  l'importo  massimo  della  sanzione  irrogata
dall'Autorita' e' pari  al  4  per  cento  del  fatturato  annuo  del
professionista  realizzato  in  Italia  ovvero  negli  Stati   membri
dell'Unione europea interessati dalla relativa violazione. 
  2-ter. Ai fini dell'irrogazione delle  sanzioni  di  cui  al  comma
2-bis, l'Autorita' tiene conto, ove appropriato, dei seguenti criteri
non esaustivi: 
    a) la natura, gravita', entita' e durata della violazione; 
    b)  le  eventuali  azioni  intraprese  dal   professionista   per
attenuare il danno subito dai consumatori o per porvi rimedio; 
    c)   eventuali   violazioni   commesse    in    precedenza    dal
professionista; 
    d) i benefici finanziari conseguiti  o  le  perdite  evitate  dal
professionista in conseguenza della violazione, se  i  relativi  dati
sono disponibili; 
    e)  le  sanzioni  inflitte  al  professionista  per  la  medesima
violazione in altri Stati membri in  casi  transfrontalieri,  in  cui
informazioni relative a tali sanzioni sono disponibili attraverso  il
meccanismo istituito dal citato regolamento (UE) 2017/2394; 
    f) eventuali altri fattori aggravanti  o  attenuanti  applicabili
alle circostanze del caso. 
  2-quater. Per le sanzioni  amministrative  pecuniarie  inflitte  ai
sensi del presente articolo si osservano, in quanto  applicabili,  le
disposizioni contenute nel capo I, sezione I e negli articoli 26, 27,
28 e 29 della legge 24 novembre 1981,  n.  689.  Il  pagamento  delle
sanzioni amministrative di cui al  presente  articolo  e'  effettuato
entro   trenta    giorni    dalla    notifica    del    provvedimento
dell'Autorita'.)) 
  3.  Le  imprese  interessate   hanno   facolta'   di   interpellare
preventivamente  l'Autorita'  in  merito  alla  vessatorieta'   delle
clausole che intendono utilizzare  nei  rapporti  commerciali  con  i
consumatori secondo le modalita' previste dal regolamento di  cui  al
comma 5. L'Autorita' si pronuncia sull'interpello entro il termine di
centoventi giorni dalla richiesta, salvo che le informazioni  fornite
risultino  gravemente  inesatte,  incomplete  o  non  veritiere.   Le
clausole non ritenute vessatorie a seguito di interpello non  possono
essere successivamente valutate dall'Autorita' per gli effetti di cui
al  comma  2.  Resta  in  ogni  caso  ferma  la  responsabilita'  dei
professionisti nei confronti dei consumatori. 
  4.  In.  materia  di  tutela  giurisdizionale,  contro   gli   atti
dell'Autorita', adottati in applicazione del  presente  articolo,  e'
competente il giudice amministrativo. E' fatta salva la giurisdizione
del giudice ordinario sulla validita' delle clausole vessatorie e sul
risarcimento del danno. 
  5. L'Autorita', con proprio regolamento,  disciplina  la  procedura
istruttoria in modo da garantire il contraddittorio e l'accesso  agli
atti, nel rispetto dei  legittimi  motivi  di  riservatezza.  Con  lo
stesso   regolamento   l'Autorita'   disciplina   le   modalita'   di
consultazione con le  associazioni  di  categoria  rappresentative  a
livello nazionale e con le camere di  commercio  interessate  o  loro
unioni attraverso l'apposita sezione del  sito  internet  di  cui  al
comma 2 nonche' la  procedura  di  interpello.  Nell'esercizio  delle
competenze di cui al presente articolo, l'Autorita' puo'  sentire  le
autorita'  di  regolazione  o  vigilanza  dei  settori   in   cui   i
professionisti interessati operano, nonche' le  camere  di  commercio
interessate o le loro unioni.(26) 
  6. Le attivita' di cui al presente  articolo  sono  svolte  con  le
risorse  umane,  strumentali  e  finanziarie   gia'   disponibili   a
legislazione vigente. 
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AGGIORNAMENTO (26) 
  Il D.Lgs. 25 novembre 2016, n. 219 ha disposto (con l'art. 5, comma
4, lettera c)) che "c) all'articolo 37-bis, comma  5,  primo  periodo
sono  soppresse  le  seguenti  parole:  "e  le  camere  di  commercio
interessate o loro unioni"". 
  Ha inoltre disposto (con l'art. 5, comma 4,  lettera  d))  che  "d)
all'articolo 37-bis, comma  5,  secondo  periodo  sono  soppresse  le
seguenti parole: "nonche' le camere di commercio interessate  o  loro
unioni"".