Art. 45. 
 
                             Definizioni 
 
  1. Ai fini delle Sezioni da I a IV del presente  capo,  si  intende
per: 
    a) "consumatore": la persona fisica, di cui all'articolo 3, comma
1, lettera a); 
    b) "professionista": il soggetto, di cui all'articolo 3, comma 1,
lettera c); 
    ((c) "beni": 
      1)  qualsiasi  bene  mobile  materiale  anche  da   assemblare,
l'acqua, il gas e l'energia elettrica quando sono confezionati per la
vendita in un volume delimitato o in quantita' determinata; 
      2)  qualsiasi  bene  mobile  materiale  che  incorpora,  o   e'
interconnesso con, un contenuto digitale o un  servizio  digitale  in
modo tale che la mancanza di  detto  contenuto  digitale  o  servizio
digitale impedirebbe lo svolgimento delle funzioni proprie del  bene,
anche denominati "beni con elementi digitali"); 
      3) gli animali vivi;)) 
    d)  "beni  prodotti  secondo  le  indicazioni  del  consumatore":
qualsiasi bene non prefabbricato prodotto in  base  a  una  scelta  o
decisione individuale del consumatore; 
    ((d-bis)  "dato  personale":  dato   personale   quale   definito
dall'articolo  4,  punto  1),  del  regolamento  (UE)  2016/679   del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016;)) 
    ((e) "contratto di vendita": qualsiasi contratto in base al quale
il professionista trasferisce o si impegna a trasferire la proprieta'
di beni al consumatore, inclusi i contratti che  hanno  come  oggetto
sia beni che servizi;)) 
    ((f) "contratto di servizi": qualsiasi contratto  diverso  da  un
contratto di vendita in base al quale il professionista fornisce o si
impegna a fornire un servizio,  compreso  un  servizio  digitale,  al
consumatore;)) 
    g) "contratto a distanza": qualsiasi contratto  concluso  tra  il
professionista e il consumatore nel quadro di un  regime  organizzato
di vendita o di prestazione di servizi a distanza senza  la  presenza
fisica e simultanea del professionista e  del  consumatore,  mediante
l'uso esclusivo di uno o piu' mezzi di comunicazione a distanza  fino
alla conclusione del contratto, compresa la conclusione del contratto
stesso; 
    h) "contratto negoziato fuori dei locali commerciali":  qualsiasi
contratto tra il professionista e il consumatore: 
      1)   concluso   alla   presenza   fisica   e   simultanea   del
professionista e del consumatore, in un luogo diverso dai locali  del
professionista; 
      2) per cui e' stata fatta un'offerta da parte del  consumatore,
nelle stesse circostanze di cui al numero 1; 
      3) concluso nei locali del professionista o mediante  qualsiasi
mezzo  di  comunicazione  a  distanza  immediatamente  dopo  che   il
consumatore e' stato avvicinato personalmente e singolarmente  in  un
luogo diverso dai locali del professionista, alla presenza  fisica  e
simultanea del professionista e del consumatore; oppure; 
      4) concluso durante un  viaggio  promozionale  organizzato  dal
professionista e avente lo scopo o l'effetto di promuovere e  vendere
beni o servizi al consumatore; 
    i) "locali commerciali": 
      1) qualsiasi locale immobile adibito alla vendita al  dettaglio
in  cui  il  professionista  esercita  la  sua  attivita'   su   base
permanente; oppure; 
      2) qualsiasi locale mobile adibito alla vendita al dettaglio in
cui il professionista  esercita  la  propria  attivita'  a  carattere
abituale; 
    l)  "supporto  durevole":  ogni   strumento   che   permetta   al
consumatore o al professionista di conservare le informazioni che gli
sono personalmente indirizzate in modo da potervi accedere in  futuro
per un periodo  di  tempo  adeguato  alle  finalita'  cui  esse  sono
destinate e che permetta la riproduzione identica delle  informazioni
memorizzate; 
    m) "contenuto digitale": i dati prodotti  e  forniti  in  formato
digitale; 
    n) "servizio finanziario": qualsiasi servizio di natura bancaria,
creditizia,  assicurativa,  servizi  pensionistici  individuali,   di
investimento o di pagamento; 
    o) "asta pubblica": metodo di vendita in cui beni o servizi  sono
offerti dal professionista ai consumatori che partecipano  o  cui  e'
data la possibilita' di partecipare all'asta di persona, mediante una
trasparente procedura competitiva di  offerte  gestita  da  una  casa
d'aste e in cui l'aggiudicatario e' vincolato all'acquisto dei beni o
servizi; 
    p) "garanzia": qualsiasi impegno di un  professionista  o  di  un
produttore (il "garante"), assunto nei confronti del consumatore,  in
aggiunta  agli  obblighi  di  legge  in  merito  alla   garanzia   di
conformita', di rimborsare il prezzo pagato, sostituire, riparare,  o
intervenire altrimenti sul bene, qualora esso  non  corrisponda  alle
caratteristiche, o a qualsiasi  altro  requisito  non  relativo  alla
conformita',  enunciati  nella  dichiarazione  di  garanzia  o  nella
relativa pubblicita' disponibile al momento o prima della conclusione
del contratto; 
    q) "contratto accessorio": un  contratto  mediante  il  quale  il
consumatore acquista  beni  o  servizi  connessi  a  un  contratto  a
distanza o negoziato fuori dei locali commerciali e in cui tali  beni
o servizi sono forniti dal professionista o da un terzo in base ad un
accordo tra il terzo e il professionista. 
    ((q-bis) "servizio digitale": 
      1)  un  servizio  che  consente  al  consumatore   di   creare,
trasformare, archiviare i dati o di accedervi  in  formato  digitale;
oppure 
      2) un servizio che consente la condivisione di dati in  formato
digitale, caricati o creati dal consumatore e da altri utenti di tale
servizio, o qualsiasi altra interazione con tali dati; 
    q-ter) "mercato online": un servizio che  utilizza  un  software,
compresi siti web, parte di siti web o un'applicazione, gestito da  o
per  conto  del  professionista,  che  permette  ai  consumatori   di
concludere  contratti  a  distanza   con   altri   professionisti   o
consumatori; 
    q-quater) "fornitore di mercato online": qualsiasi professionista
che fornisce un mercato online ai consumatori; 
    q-quinquies)  "compatibilita'":  la   capacita'   del   contenuto
digitale o  del  servizio  digitale  di  funzionare  con  hardware  o
software con cui sono normalmente  utilizzati  contenuti  digitali  o
servizi  digitali  dello  stesso  tipo,  senza  che  sia   necessario
convertire il contenuto digitale o il servizio digitale; 
    q-sexies) "funzionalita'": la capacita' del contenuto digitale  o
del  servizio  digitale  di  svolgere  tutte  le  sue   funzioni   in
considerazione del suo scopo; 
    q-septies)  "interoperabilita'":  la  capacita'   del   contenuto
digitale o  del  servizio  digitale  di  funzionare  con  hardware  o
software diversi da quelli con  cui  sono  normalmente  utilizzati  i
contenuti digitali o i servizi digitali dello stesso tipo.)) 
                                                                 (24) 
 
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AGGIORNAMENTO (24) 
  Il D.Lgs. 21 febbraio 2014, n. 21 ha disposto (con l'art. 2,  comma
1) che le modifiche apportate al presente articolo  si  applicano  ai
contratti conclusi dopo il 13 giugno 2014.