Art. 46. 
 
                       Ambito di applicazione 
 
  ((1. Le disposizioni delle sezioni da I a IV del presente  capo  si
applicano,  alle  condizioni  e  nella  misura  stabilita   in   tali
disposizioni, a qualsiasi contratto concluso tra un professionista  e
un consumatore di cui quest'ultimo paga o  si  impegna  a  pagare  il
prezzo. Si applicano ai contratti per la  fornitura  di  acqua,  gas,
elettricita'  o  teleriscaldamento,  anche  da  parte  di  prestatori
pubblici, nella misura in cui detti prodotti di base sono forniti  su
base contrattuale.)) 
  ((1-bis. Ferma la disciplina dettata dal regolamento (UE)  2016/679
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27  aprile  2016,  e  dal
decreto legislativo 30 giugno 2003, n.  196,  le  disposizioni  delle
sezioni da I a  IV  del  presente  capo  si  applicano  anche  se  il
professionista fornisce o si impegna a fornire un contenuto  digitale
mediante  un  supporto  non  materiale  o  un  servizio  digitale  al
consumatore e il consumatore fornisce o si  impegna  a  fornire  dati
personali al professionista, tranne i casi in cui  i  dati  personali
forniti   dal   consumatore   siano   trattati   dal   professionista
esclusivamente ai fini della  fornitura  del  contenuto  digitale  su
supporto non materiale o del servizio digitale a norma delle predette
disposizioni o per consentire l'assolvimento degli obblighi di  legge
cui il professionista e' soggetto, e questi non tratti tali dati  per
nessun altro scopo.)) 
  2. In caso di conflitto tra le disposizioni delle Sezioni da I a IV
del presente Capo e una disposizione di un atto  dell'Unione  europea
che disciplina settori specifici, quest'ultima e  le  relative  norme
nazionali di recepimento prevalgono e si  applicano  a  tali  settori
specifici. 
  3. Le disposizioni delle Sezioni da I a IV del  presente  Capo  non
impediscono ai professionisti di offrire  ai  consumatori  condizioni
contrattuali piu' favorevoli rispetto alla tutela  prevista  da  tali
disposizioni. 
                                                                 (24) 
 
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AGGIORNAMENTO (24) 
  Il D.Lgs. 21 febbraio 2014, n. 21 ha disposto (con l'art. 2,  comma
1) che le modifiche apportate al presente articolo  si  applicano  ai
contratti conclusi dopo il 13 giugno 2014.