Art. 47. 
 
                             Esclusioni 
 
  1. Le disposizioni delle Sezioni da I a IV del presente Capo non si
applicano ai contratti: 
    a)  per  i  servizi  sociali,  compresi  gli  alloggi   popolari,
l'assistenza all'infanzia e il sostegno alle famiglie e alle  persone
temporaneamente o permanentemente in stato di bisogno,  ivi  compresa
l'assistenza a lungo termine; 
    b)  di  assistenza  sanitaria,  per   i   servizi   prestati   da
professionisti sanitari a pazienti, al fine di valutare, mantenere  o
ristabilire il loro stato di salute, ivi compresa la prescrizione, la
somministrazione e la fornitura di medicinali e  dispositivi  medici,
sia essa  fornita  o  meno  attraverso  le  strutture  di  assistenza
sanitaria; 
    c) di attivita' di azzardo che  implicano  una  posta  di  valore
pecuniario in giochi di  fortuna,  comprese  le  lotterie,  i  giochi
d'azzardo nei casino' e le scommesse; 
    d) di servizi finanziari; 
    e)  aventi  ad  oggetto  la  creazione  di  beni  immobili  o  la
costituzione o il trasferimento di diritti su beni immobili; 
    f)  per  la  costruzione  di  nuovi  edifici,  la  trasformazione
sostanziale di edifici esistenti e per  la  locazione  di  alloggi  a
scopo residenziale; 
    g) che rientrano nell'ambito  di  applicazione  della  disciplina
concernente i contratti del turismo organizzato, di cui al Capo I del
Titolo VI dell'Allegato 1 al decreto legislativo 23 maggio  2011,  n.
79; 
    h) che rientrano nell'ambito  di  applicazione  della  disciplina
concernente la tutela dei  consumatori  per  quanto  riguarda  taluni
aspetti dei contratti di multiproprieta', dei contratti  relativi  ai
prodotti per le vacanze di lungo termine e dei contratti di rivendita
e di scambio, di cui agli  articoli  da  69  a  81-bis  del  presente
Codice; 
    i) stipulati con l'intervento di un  pubblico  ufficiale,  tenuto
per  legge  all'indipendenza  e  all'imparzialita',  il  quale   deve
garantire,  fornendo  un'informazione  giuridica  completa,  che   il
consumatore  concluda  il  contratto  soltanto  sulla  base  di   una
decisione giuridica ponderata e con conoscenza  della  sua  rilevanza
giuridica; 
    l) di fornitura di alimenti, bevande o altri  beni  destinati  al
consumo  corrente  nella  famiglia  e  fisicamente  forniti   da   un
professionista in  giri  frequenti  e  regolari  al  domicilio,  alla
residenza o al posto di lavoro del consumatore; 
    m) di servizi di trasporto passeggeri, fatti salvi l'articolo 51,
comma 2, e gli articoli 62, 64 e 65; ((49)) 
    n) conclusi tramite distributori automatici o locali  commerciali
automatizzati; 
    o) conclusi  con  operatori  delle  telecomunicazioni  impiegando
telefoni pubblici a pagamento per il loro  utilizzo  o  conclusi  per
l'utilizzo di un solo collegamento tramite telefono, Internet o  fax,
stabilito dal consumatore. 
    o-bis) relativi ai beni oggetto di  vendita  forzata  o  comunque
venduti secondo altre modalita' dalle autorita' giudiziarie. 
  2. Le disposizioni delle Sezioni da I a IV del presente Capo non si
applicano ai contratti negoziati fuori dei locali commerciali in base
ai quali il corrispettivo che  il  consumatore  deve  pagare  non  e'
superiore a 50 euro.  Tuttavia,  si  applicano  le  disposizioni  del
presente Capo nel caso di piu'  contratti  stipulati  contestualmente
tra le medesime parti, qualora l'entita'  del  corrispettivo  globale
che il consumatore deve pagare,  indipendentemente  dall'importo  dei
singoli contratti, superi l'importo di 50 euro. 
                                                                 (24) 
 
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AGGIORNAMENTO (24) 
  Il D.Lgs. 21 febbraio 2014, n. 21 ha disposto (con l'art. 2,  comma
1) che le modifiche apportate al presente articolo  si  applicano  ai
contratti conclusi dopo il 13 giugno 2014. 
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AGGIORNAMENTO (49) 
  E' stato ripristinato il  testo  gia'  in  vigore  dal  2-4-2023  a
seguito della modifica dell'art. 1, comma 5 del D.L. 10 agosto  2023,
n. 104, che disponeva  la  modifica  del  comma  1,  lettera  m)  del
presente articolo, ad opera della L.  9  ottobre  2023,  n.  136,  di
conversione del D.L. medesimo.