Art. 48. 
 
Obblighi  d'informazione  nei  contratti  diversi  dai  contratti   a
          distanza o negoziati fuori dei locali commerciali 
 
  1. Prima che il consumatore sia vincolato da un  contratto  diverso
da un contratto a distanza o negoziato fuori dei locali commerciali o
da  una  corrispondente  offerta,  il  professionista   fornisce   al
consumatore le seguenti informazioni in modo chiaro e  comprensibile,
qualora esse non siano gia' apparenti dal contesto: 
    a) le caratteristiche principali dei beni o servizi, nella misura
adeguata al supporto e ai beni o servizi; 
    b) l'identita' del professionista, l'indirizzo geografico in  cui
e' stabilito e il numero di telefono e, ove questa  informazione  sia
pertinente, l'indirizzo geografico e l'identita'  del  professionista
per conto del quale egli agisce; 
    c) il prezzo totale dei beni o servizi comprensivo delle  imposte
o, se la natura dei beni o dei servizi comporta  l'impossibilita'  di
calcolare ragionevolmente il prezzo  in  anticipo,  le  modalita'  di
calcolo del prezzo e, se applicabili, tutte le  spese  aggiuntive  di
spedizione, consegna o postali oppure, qualora tali spese non possano
ragionevolmente essere calcolate in anticipo, l'indicazione che  tali
spese potranno essere addebitate al consumatore; 
    d)  se  applicabili,  le  modalita'  di  pagamento,  consegna  ed
esecuzione, la data entro la quale il  professionista  si  impegna  a
consegnare i beni o a prestare  il  servizio  e  il  trattamento  dei
reclami da parte del professionista; 
    ((e) oltre a un richiamo dell'esistenza della garanzia legale  di
conformita' per i beni, il contenuto digitale e i  servizi  digitali,
l'esistenza e le condizioni del servizio postvendita e delle garanzie
convenzionali, se applicabili;)) 
    f) la durata del contratto, se applicabile, o, se il contratto e'
a tempo indeterminato o e' un  contratto  a  rinnovo  automatico,  le
condizioni di risoluzione del contratto; 
    ((g) se applicabile,  la  funzionalita'  dei  beni  con  elementi
digitali, del contenuto digitale e dei servizi digitali, comprese  le
misure applicabili di protezione tecnica;)) 
    ((h) qualsiasi compatibilita' e interoperabilita' pertinente  dei
beni con elementi digitali, del  contenuto  digitale  e  dei  servizi
digitali, di cui il professionista sia a conoscenza o di  cui  ci  si
puo' ragionevolmente  attendere  che  sia  venuto  a  conoscenza,  se
applicabili.)) 
  2. Gli obblighi di informazione precontrattuali, di cui al comma 1,
si applicano anche ai contratti per la  fornitura  di  acqua,  gas  o
elettricita', quando non sono messi in vendita in un volume  limitato
o in quantita'  determinata,  di  teleriscaldamento  o  di  contenuto
digitale non fornito su un supporto materiale. 
  3. Gli obblighi di informazione precontrattuali, di cui al comma 1,
non si applicano ai contratti che implicano transazioni quotidiane  e
che sono eseguiti immediatamente al momento della loro conclusione. 
  4. E' fatta salva la possibilita' di prevedere o mantenere obblighi
aggiuntivi di informazione precontrattuale per i contratti  ai  quali
si applica il presente articolo. 
  5. Sono fatte salve le disposizioni di cui agli articoli da 6 a  12
del presente Codice. 
                                                                 (24) 
 
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AGGIORNAMENTO (24) 
  Il D.Lgs. 21 febbraio 2014, n. 21 ha disposto (con l'art. 2,  comma
1) che le modifiche apportate al presente articolo  si  applicano  ai
contratti conclusi dopo il 13 giugno 2014.