Art. 49-bis. 
 
(( (Obblighi di informazione supplementari specifici per i  contratti
                   conclusi su mercati online). )) 
 
  ((1. Prima che un consumatore  sia  vincolato  da  un  contratto  a
distanza, o da una corrispondente offerta, su un mercato  online,  il
fornitore del mercato online, fermo restando  quanto  previsto  dalla
parte II, Titolo III, indica  altresi'  al  consumatore,  in  maniera
chiara  e  comprensibile  e  in  modo   appropriato   al   mezzo   di
comunicazione a distanza: 
    a) informazioni generali, rese disponibili in un'apposita sezione
dell'interfaccia online che sia direttamente e facilmente accessibile
dalla pagina  in  cui  sono  presentate  le  offerte,  in  merito  ai
principali  parametri  che  determinano  la  classificazione,   quale
definita all'articolo 18, comma  1,  lettera  n-bis),  delle  offerte
presentate al consumatore come  un  risultato  della  sua  ricerca  e
all'importanza  relativa  di  tali  parametri   rispetto   ad   altri
parametri; 
    b) se il terzo che offre beni, servizi o contenuto digitale e' un
professionista o meno,  sulla  base  della  dichiarazione  del  terzo
stesso al fornitore del mercato online; 
    c) nel caso in cui il terzo che offre i  beni,  i  servizi  o  il
contenuto digitale non sia un professionista, che al contratto non si
applicano i diritti dei consumatori derivanti dal diritto dell'Unione
europea sulla tutela dei consumatori; 
    d) se del caso, il modo in cui gli obblighi relativi al contratto
sono ripartiti tra il  terzo  che  offre  i  beni,  i  servizi  o  il
contenuto  digitale  e  il  fornitore  del   mercato   online.   Tali
informazioni  lasciano  impregiudicata  la  responsabilita'  che   il
fornitore  del  mercato  online  o  il  professionista  terzo  ha  in
relazione al contratto in base ad altre norme di  diritto  europeo  o
nazionale. 
  2. Le presenti disposizioni lasciano impregiudicata l'applicazione,
per  quanto  di  competenza,  delle  norme  contenute   nel   decreto
legislativo  9  aprile  2003,  n.  70,  in  materia  di  obblighi  di
informazione per i fornitori dei mercati online.))