Art. 50. 
 
Requisiti  formali  per  i  contratti  negoziati  fuori  dei   locali
                             commerciali 
 
  1. Per quanto riguarda  i  contratti  negoziati  fuori  dei  locali
commerciali il professionista fornisce al consumatore le informazioni
di cui all'articolo 49, comma  1,  su  supporto  cartaceo  o,  se  il
consumatore  e'  d'accordo,  su  un  altro  mezzo   durevole.   Dette
informazioni devono essere leggibili e presentate  in  un  linguaggio
semplice e comprensibile. 
  2.  Il  professionista  fornisce  al  consumatore  una  copia   del
contratto firmato o la conferma del contratto su supporto cartaceo o,
se il consumatore e' d'accordo, su un altro mezzo durevole, compresa,
se  del  caso,  la  conferma   del   previo   consenso   espresso   e
dell'accettazione del consumatore  in  conformita'  all'articolo  59,
comma 1, lettera o). 
  ((3. Se un consumatore vuole che la prestazione dei servizi  ovvero
la fornitura di acqua, gas o elettricita', quando non sono  messi  in
vendita in un volume  limitato  o  in  quantita'  determinata,  o  di
teleriscaldamento  inizi  durante  il  periodo  di  recesso  previsto
all'articolo 52, comma  2,  e  il  contratto  impone  al  consumatore
l'obbligo di pagare, il professionista esige che  il  consumatore  ne
faccia esplicita richiesta su un supporto durevole e  chiede  inoltre
al consumatore di riconoscere che, una volta che il  contratto  sara'
stato interamente eseguito dal  professionista,  il  consumatore  non
avra' piu' il diritto di recesso.)) 
  4. Per i contratti negoziati fuori dei locali commerciali in cui il
consumatore ha chiesto espressamente i servizi del professionista  ai
fini dell'effettuazione di lavori di riparazione o manutenzione e  in
virtu'  dei  quali  il  professionista  e  il  consumatore  adempiono
immediatamente ai propri obblighi contrattuali e l'importo  a  carico
del consumatore non supera i 200 euro: 
    a) il professionista fornisce al consumatore,  prima  che  questi
sia vincolato dal contratto, le informazioni di cui all'articolo  49,
comma 1, lettere b) e c), e le informazioni concernenti il  prezzo  o
le modalita' di calcolo del prezzo, accompagnate  da  una  stima  del
prezzo  totale,  su  supporto  cartaceo  o,  se  il  consumatore   e'
d'accordo, su un altro mezzo durevole. Il professionista fornisce  le
informazioni di cui all'articolo 49, comma 1, lettere a), h)  ed  m),
ma puo' scegliere di non fornirle su formato cartaceo o su  un  altro
mezzo durevole se il consumatore ha espressamente acconsentito; 
    b) la conferma del contratto fornita conformemente al comma 2 del
presente articolo contiene tutte le informazioni di cui  all'articolo
49, comma 1. 
                                                                 (24) 
 
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AGGIORNAMENTO (24) 
  Il D.Lgs. 21 febbraio 2014, n. 21 ha disposto (con l'art. 2,  comma
1) che le modifiche apportate al presente articolo  si  applicano  ai
contratti conclusi dopo il 13 giugno 2014.