Art. 53. 
 
 Non adempimento dell'obbligo d'informazione sul diritto di recesso 
 
  1. Se in violazione dell'articolo  49,  comma  1,  lettera  h),  il
professionista  non  fornisce  al  consumatore  le  informazioni  sul
diritto di recesso, il periodo di recesso termina dodici mesi dopo la
fine del periodo  di  recesso  iniziale,  come  determinato  a  norma
dell'articolo 52, comma 2. 
  ((2. Se il professionista fornisce al consumatore  le  informazioni
di cui al comma 1 del presente articolo entro dodici mesi dalla  data
di cui all'articolo 52,  comma  2,  il  periodo  di  recesso  termina
quattordici giorni dopo il giorno in cui  il  consumatore  riceve  le
informazioni. Nel caso di contratti conclusi nel contesto  di  visite
non  richieste  di  un  professionista  presso  l'abitazione  di   un
consumatore oppure di escursioni organizzate da un professionista con
lo scopo  o  con  l'effetto  di  promuovere  o  vendere  prodotti  ai
consumatori di cui all'articolo 52, comma 1-bis, tale periodo termina
trenta giorni  dopo  il  giorno  in  cui  il  consumatore  riceve  le
informazioni.)) 
                                                                 (24) 
 
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AGGIORNAMENTO (24) 
  Il D.Lgs. 21 febbraio 2014, n. 21 ha disposto (con l'art. 2,  comma
1) che le modifiche apportate al presente articolo  si  applicano  ai
contratti conclusi dopo il 13 giugno 2014.