Art. 55. 
 
                       ((Effetti del recesso)) 
 
  ((1. L'esercizio del diritto di recesso pone termine agli  obblighi
delle parti: 
    a) di eseguire il contratto a  distanza  o  negoziato  fuori  dei
locali commerciali; oppure 
    b) di concludere un contratto a distanza o  negoziato  fuori  dei
locali commerciali nei casi in cui un'offerta  sia  stata  fatta  dal
consumatore.)) 
                                                               ((24)) 
 
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AGGIORNAMENTO (24) 
  Il D.Lgs. 21 febbraio 2014, n. 21 ha disposto (con l'art. 2,  comma
1) che le modifiche apportate al presente articolo  si  applicano  ai
contratti conclusi dopo il 13 giugno 2014.