Art. 56. 
 
           Obblighi del professionista nel caso di recesso 
 
  1. Il  professionista  rimborsa  tutti  i  pagamenti  ricevuti  dal
consumatore, eventualmente comprensivi delle spese di consegna, senza
indebito ritardo e comunque entro quattordici giorni  dal  giorno  in
cui e' informato della decisione  del  consumatore  di  recedere  dal
contratto ai sensi dell'articolo  54.  Il  professionista  esegue  il
rimborso di cui al primo  periodo  utilizzando  lo  stesso  mezzo  di
pagamento usato dal consumatore per la  transazione  iniziale,  salvo
che il consumatore  abbia  espressamente  convenuto  altrimenti  e  a
condizione  che  questi  non  debba  sostenere  alcun   costo   quale
conseguenza del rimborso. Nell'ipotesi in cui il pagamento sia  stato
effettuato per mezzo di effetti cambiari, qualora  questi  non  siano
stati  ancora  presentati  all'incasso,  deve  procedersi  alla  loro
restituzione. E' nulla qualsiasi clausola che preveda limitazioni  al
rimborso  nei  confronti  del  consumatore  delle  somme  versate  in
conseguenza dell'esercizio del diritto di recesso. 
  2. Fatto salvo il comma  1,  il  professionista  non  e'  tenuto  a
rimborsare i costi supplementari, qualora il consumatore abbia scelto
espressamente un tipo di consegna diversa dal tipo  meno  costoso  di
consegna offerto dal professionista. 
  3. Salvo che il  professionista  abbia  offerto  di  ritirare  egli
stesso  i  beni,  con  riguardo   ai   contratti   di   vendita,   il
professionista puo' trattenere il rimborso finche' non abbia ricevuto
i beni oppure finche' il consumatore non  abbia  dimostrato  di  aver
rispedito i beni, a seconda di  quale  situazione  si  verifichi  per
prima. 
  ((3-bis. Per quanto riguarda i dati personali del  consumatore,  il
professionista  rispetta  gli  obblighi  applicabili  a   norma   del
regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del
27 aprile 2016. 
  3-ter.  Il  professionista  si  astiene  dall'utilizzare  qualsiasi
contenuto, diverso dai dati personali, che e' stato fornito o  creato
dal consumatore durante  l'utilizzo  del  contenuto  digitale  o  del
servizio digitale  fornito  dal  professionista,  salvo  quando  tale
contenuto: 
    a) e' privo di utilita' al di fuori del  contesto  del  contenuto
digitale o del servizio digitale fornito dal professionista; 
    b)  riguarda  unicamente  l'attivita'  del  consumatore   durante
l'utilizzo del contenuto digitale o del servizio digitale fornito dal
professionista; 
    c) e' stato aggregato dal professionista ad altri dati e non puo'
essere   disaggregato   o   puo'   esserlo   soltanto   con    sforzi
sproporzionati; 
    d) e' stato generato congiuntamente dal consumatore  e  da  altre
persone, e se altri consumatori possono continuare a farne uso. 
  3-quater. Fatta eccezione per le situazioni di cui al comma  3-ter,
lettera a), b) o c), il professionista, su richiesta del consumatore,
mette a disposizione di questi qualsiasi contenuto, diverso dai  dati
personali, fornito o creato dal consumatore  durante  l'utilizzo  del
contenuto   digitale   o   del   servizio   digitale   fornito    dal
professionista. 
  3-quinquies.  Il  consumatore  ha  il  diritto  di  recuperare  dal
professionista  tali  contenuti  digitali   gratuitamente   e   senza
impedimenti, entro un lasso di tempo ragionevole e in un  formato  di
uso comune e leggibile da dispositivo automatico. 
  3-sexies. In caso di recesso dal contratto, il professionista  puo'
impedire qualsiasi ulteriore utilizzo del contenuto  digitale  o  del
servizio  digitale  da  parte   del   consumatore,   in   particolare
rendendogli  inaccessibile  tale  contenuto  o  servizio  digitale  o
disattivando il suo account utente, fatto salvo  quanto  previsto  al
comma 3-quater.)) 
                                                                 (24) 
 
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AGGIORNAMENTO (24) 
  Il D.Lgs. 21 febbraio 2014, n. 21 ha disposto (con l'art. 2,  comma
1) che le modifiche apportate al presente articolo  si  applicano  ai
contratti conclusi dopo il 13 giugno 2014.