Art. 57. 
 
            Obblighi del consumatore nel caso di recesso 
 
  1. A meno che il professionista  abbia  offerto  di  ritirare  egli
stesso i beni, il consumatore restituisce i beni  o  li  consegna  al
professionista o a un terzo autorizzato dal professionista a ricevere
i beni, senza indebito ritardo  e  in  ogni  caso  entro  quattordici
giorni dalla data in cui  ha  comunicato  al  professionista  la  sua
decisione di recedere dal contratto ai  sensi  dell'articolo  54.  Il
termine e' rispettato se il consumatore rispedisce i beni prima della
scadenza del periodo di quattordici giorni. Il  consumatore  sostiene
solo il  costo  diretto  della  restituzione  dei  beni,  purche'  il
professionista non abbia concordato di sostenerlo o abbia  omesso  di
informare il consumatore che tale costo e' a carico del  consumatore.
Nel caso di contratti negoziati fuori dei locali commerciali in cui i
beni sono stati consegnati al domicilio del  consumatore  al  momento
della conclusione del contratto, il professionista ritira  i  beni  a
sue spese qualora  i  beni,  per  loro  natura,  non  possano  essere
normalmente restituiti a mezzo posta. 
  2. Il consumatore e' responsabile unicamente della diminuzione  del
valore dei beni risultante da una manipolazione dei beni  diversa  da
quella necessaria per stabilire la natura, le  caratteristiche  e  il
funzionamento  dei  beni.  Il  consumatore  non  e'  in  alcun   caso
responsabile  per  la  diminuzione  del  valore  dei   beni   se   il
professionista ha omesso di informare il consumatore del suo  diritto
di recesso a norma dell'articolo 49, comma 1, lettera h). 
  ((2-bis. In caso  di  recesso  dal  contratto,  il  consumatore  si
astiene dall'utilizzare il contenuto digitale o il servizio  digitale
e dal metterlo a disposizione di terzi.)) 
  3. Qualora un consumatore eserciti il diritto di recesso dopo  aver
presentato una richiesta in conformita' dell'articolo 50, comma 3,  o
dell'articolo 51, comma 8, il consumatore versa al professionista  un
importo proporzionale a quanto e' stato fornito fino  al  momento  in
cui il consumatore ha informato il professionista dell'esercizio  del
diritto di recesso, rispetto a  tutte  le  prestazioni  previste  dal
contratto. L'importo proporzionale che il consumatore deve pagare  al
professionista e' calcolato sulla base del prezzo  totale  concordato
nel  contratto.  Se  detto  prezzo  totale  e'  eccessivo,  l'importo
proporzionale e' calcolato sulla base del valore di mercato di quanto
e' stato fornito. 
  4. Il consumatore non sostiene alcun costo per: 
    a) la prestazione di servizi o  la  fornitura  di  acqua,  gas  o
elettricita', quando non sono messi in vendita in un volume  limitato
o in quantita' determinata, o di teleriscaldamento,  in  tutto  o  in
parte, durante il periodo di recesso quando: 
      1) il professionista  ha  omesso  di  fornire  informazioni  in
conformita' all'articolo 49, comma 1, lettere h) ed l); oppure 
      2)  il  consumatore  non  ha  espressamente  chiesto   che   la
prestazione iniziasse durante il periodo di  recesso  in  conformita'
all'articolo 50, comma 3, e dell'articolo 51, comma 8; oppure 
    b) la fornitura, in tutto o in parte, del contenuto digitale  che
non e' fornito su un supporto materiale quando: 
      ((1) il consumatore non ha dato il suo previo consenso espresso
circa l'inizio della prestazione prima  della  fine  del  periodo  di
quattordici o trenta giorni di cui all'articolo 52;)) 
      2) il consumatore non ha riconosciuto di perdere il diritto  di
recesso quando ha espresso il suo consenso; oppure 
      3)  il  professionista  ha  omesso  di  fornire   la   conferma
conformemente all'articolo 50, comma 2, o all'articolo 51, comma 7. 
  5. Fatto salvo quanto previsto nell'articolo 56,  comma  2,  e  nel
presente articolo, l'esercizio del diritto di  recesso  non  comporta
alcuna responsabilita' per il consumatore. 
                                                                 (24) 
 
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AGGIORNAMENTO (24) 
  Il D.Lgs. 21 febbraio 2014, n. 21 ha disposto (con l'art. 2,  comma
1) che le modifiche apportate al presente articolo  si  applicano  ai
contratti conclusi dopo il 13 giugno 2014.