Art. 58. 
 
((Effetti  dell'esercizio  del  diritto  di  recesso  sui   contratti
                             accessori)) 
 
  ((1. Fatto salvo quanto previsto dal decreto legislativo 13  agosto
2010, n. 141, e successive modificazioni, in materia di contratti  di
credito ai consumatori, se il consumatore esercita il suo diritto  di
recesso da un contratto  a  distanza  o  concluso  fuori  dei  locali
commerciali a norma degli articoli da 52 a  57,  eventuali  contratti
accessori sono risolti di diritto, senza costi per il consumatore, ad
eccezione  di  quelli  previsti  dall'articolo   56,   comma   2,   e
dall'articolo 57.)) 
                                                               ((24)) 
 
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AGGIORNAMENTO (24) 
  Il D.Lgs. 21 febbraio 2014, n. 21 ha disposto (con l'art. 2,  comma
1) che le modifiche apportate al presente articolo  si  applicano  ai
contratti conclusi dopo il 13 giugno 2014.