Art. 59. 
 
                   Eccezioni al diritto di recesso 
 
  1. Il diritto di recesso di cui agli articoli da  52  a  58  per  i
contratti a  distanza  e  i  contratti  negoziati  fuori  dei  locali
commerciali e' escluso relativamente a: 
    ((a) i contratti di servizi  dopo  la  completa  prestazione  del
servizio ma, se il  contratto  impone  al  consumatore  l'obbligo  di
pagare, solo se l'esecuzione  e'  iniziata  con  il  previo  consenso
espresso del consumatore e l'accettazione del fatto che  perdera'  il
proprio diritto di recesso a seguito della  completa  esecuzione  del
contratto da parte del professionista;)) 
    b) la fornitura di beni o servizi  il  cui  prezzo  e'  legato  a
fluttuazioni nel mercato finanziario che il professionista non e'  in
grado di controllare e che possono verificarsi durante il periodo  di
recesso; 
    c) la fornitura di beni  confezionati  su  misura  o  chiaramente
personalizzati; 
    d) la fornitura di beni che rischiano di deteriorarsi  o  scadere
rapidamente; 
    e) la fornitura di beni sigillati che non si prestano  ad  essere
restituiti per motivi  igienici  o  connessi  alla  protezione  della
salute e sono stati aperti dopo la consegna; 
    f) la fornitura di beni che, dopo  la  consegna,  risultano,  per
loro natura, inscindibilmente mescolati con altri beni; 
    g) la fornitura di bevande alcoliche, il  cui  prezzo  sia  stato
concordato al momento della conclusione del contratto di vendita,  la
cui consegna possa avvenire solo dopo trenta giorni e il  cui  valore
effettivo dipenda da fluttuazioni sul mercato che non possono  essere
controllate dal professionista; 
    h) i contratti in cui il consumatore ha specificamente  richiesto
una visita da parte del professionista ai fini dell'effettuazione  di
lavori urgenti di riparazione o manutenzione.  Se,  in  occasione  di
tale visita,  il  professionista  fornisce  servizi  oltre  a  quelli
specificamente richiesti dal consumatore o beni diversi dai pezzi  di
ricambio necessari per effettuare la manutenzione o  le  riparazioni,
il diritto di recesso si applica a tali servizi o beni supplementari; 
    i) la fornitura di registrazioni audio o  video  sigillate  o  di
software  informatici  sigillati  che  sono  stati  aperti  dopo   la
consegna; 
    l) la fornitura di giornali, periodici e riviste ad eccezione dei
contratti di abbonamento per la fornitura di tali pubblicazioni; 
    m) i contratti conclusi in occasione di un'asta pubblica; 
    n)  la  fornitura  di  alloggi  per  fini  non  residenziali,  il
trasporto di beni, i servizi di noleggio di autovetture, i servizi di
catering o i  servizi  riguardanti  le  attivita'  del  tempo  libero
qualora il contratto preveda una data  o  un  periodo  di  esecuzione
specifici; 
    ((o) i contratti per la fornitura di contenuto digitale  mediante
un supporto non materiale  se  l'esecuzione  e'  iniziata  e,  se  il
contratto impone al consumatore l'obbligo di pagare, qualora: 
    1) il consumatore abbia dato il suo previo  consenso  espresso  a
iniziare la prestazione durante il periodo di diritto di recesso; 
    2) il consumatore abbia riconosciuto di perdere cosi' il  proprio
diritto di recesso; 
    3) il professionista  abbia  fornito  la  conferma  conformemente
all'articolo 50, comma 2, o all'articolo 51, comma 7.)) 
  ((1-bis. Le eccezioni al diritto di recesso  di  cui  al  comma  1,
lettere a), b), c) ed e), non si applicano ai contratti conclusi  nel
contesto  di  visite  non  richieste  di  un  professionista   presso
l'abitazione di un consumatore oppure di escursioni organizzate da un
professionista con lo scopo o con l'effetto di promuovere  o  vendere
prodotti ai consumatori. 
  1-ter. Nei contratti  di  servizio  che  impongono  al  consumatore
l'obbligo  di  pagare  quando  il  consumatore  abbia  specificamente
richiesto  una  visita  da   parte   del   professionista   ai   fini
dell'effettuazione di lavori di riparazione, il consumatore perde  il
diritto  di  recesso  dopo  che  il  servizio  e'  stato  interamente
prestato, purche' l'esecuzione  abbia  avuto  inizio  con  il  previo
consenso espresso del consumatore medesimo.)) 
                                                                 (24) 
 
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AGGIORNAMENTO (24) 
  Il D.Lgs. 21 febbraio 2014, n. 21 ha disposto (con l'art. 2,  comma
1) che le modifiche apportate al presente articolo  si  applicano  ai
contratti conclusi dopo il 13 giugno 2014.