Art. 6
                 Contenuto minimo delle informazioni

  1.   I   prodotti   o  le  confezioni  dei  prodotti  destinati  al
consumatore,  commercializzati  sul  territorio nazionale, riportano,
chiaramente visibili e leggibili, almeno le indicazioni relative:
    a) alla denominazione legale o merceologica del prodotto;
    b)  al  nome  o  ragione sociale o marchio e alla sede legale del
produttore o di un importatore stabilito nell'Unione europea;
    c)  al  Paese  di  origine  se situato fuori dell'Unione europea;
((2))
    d)  all'eventuale  presenza  di  materiali o sostanze che possono
arrecare danno all'uomo, alle cose o all'ambiente;
    e)  ai materiali impiegati ed ai metodi di lavorazione ove questi
siano determinanti per la qualita' o le caratteristiche merceologiche
del prodotto;
    f)   alle   istruzioni,   alle   eventuali   precauzioni  e  alla
destinazione  d'uso,  ove  utili ai fini di fruizione e sicurezza del
prodotto.
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AGGIORNAMENTO (2)
  Il  D.L.  30  dicembre  2005,  n. 273, convertito con modificazioni
dalla L. 23 febbraio 2006, n. 51, ha disposto (con l'art. 31-bis) che
"L'efficacia  della  disposizione  di  cui  all'articolo  6, comma 1,
lettera  c),  del  codice del consumo di cui al decreto legislativo 6
settembre  2005,  n.  206, decorre dal 1° gennaio 2007 e, comunque, a
partire   dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  decreto  di  cui
all'articolo 10 del predetto codice".