Art. 61. 
 
                            ((Consegna)) 
 
  ((1.  Salva  diversa  pattuizione  delle  parti  del  contratto  di
vendita, il professionista  e'  obbligato  a  consegnare  i  beni  al
consumatore senza ritardo ingiustificato e al piu' tardi entro trenta
giorni dalla data di conclusione del contratto. 
  2.  L'obbligazione   di   consegna   e'   adempiuta   mediante   il
trasferimento della disponibilita' materiale o comunque del controllo
dei beni al consumatore. 
  3. Se il professionista non adempie  all'obbligo  di  consegna  dei
beni entro il termine pattuito ovvero entro  il  termine  di  cui  al
comma 1, il consumatore lo invita ad effettuare la consegna entro  un
termine supplementare appropriato alle  circostanze.  Se  il  termine
supplementare cosi' concesso scade senza che i beni gli  siano  stati
consegnati, il consumatore e' legittimato a risolvere  il  contratto,
salvo il diritto al risarcimento dei danni. 
  4. Il  consumatore  non  e'  gravato  dall'onere  di  concedere  al
professionista il termine supplementare di cui al comma 3 se: 
    a) il professionista si e' espressamente rifiutato di  consegnare
i beni, ovvero; 
    b) se il  rispetto  del  termine  pattuito  dalle  parti  per  la
consegna del bene deve considerarsi essenziale, tenuto conto di tutte
le circostanze che hanno accompagnato la conclusione  del  contratto,
ovvero; 
    c) se il consumatore ha informato il professionista, prima  della
conclusione del contratto, che  la  consegna  entro  o  ad  una  data
determinata e' essenziale. 
  5. Nei casi previsti dal comma 4, se non riceve in consegna il bene
entro il termine pattuito  con  il  professionista  ovvero  entro  il
termine di cui al comma 1, il consumatore e' legittimato a  risolvere
immediatamente il contratto, salvo il  diritto  al  risarcimento  dei
danni. 
  6. Nel caso di risoluzione posta in essere dal consumatore a  norma
dei commi 3 e 5, il professionista e'  tenuto  a  rimborsargli  senza
indebito ritardo tutte le somme versate in esecuzione del contratto. 
  7. E' fatta salva la possibilita' per il consumatore di far  valere
i diritti di cui al Capo XIV del Titolo II del Libro  IV  del  codice
civile.)) 
                                                               ((24)) 
 
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AGGIORNAMENTO (24) 
  Il D.Lgs. 21 febbraio 2014, n. 21 ha disposto (con l'art. 2,  comma
1) che le modifiche apportate al presente articolo  si  applicano  ai
contratti conclusi dopo il 13 giugno 2014.