Art. 62. 
 
          ((Tariffe per l'utilizzo di mezzi di pagamento)) 
 
  ((1. Ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo  27
gennaio  2010,  n.  11,  i  professionisti  non  possono  imporre  ai
consumatori,  in  relazione  all'uso  di  determinati  strumenti   di
pagamento, spese per  l'uso  di  detti  strumenti,  ovvero  nei  casi
espressamente stabiliti, tariffe che superino  quelle  sostenute  dal
professionista. 
  2. L'istituto di emissione della carta di pagamento riaccredita  al
consumatore i pagamenti in caso di addebitamento  eccedente  rispetto
al prezzo pattuito ovvero in caso di uso  fraudolento  della  propria
carta di pagamento  da  parte  del  professionista  o  di  un  terzo.
L'istituto di emissione  della  carta  di  pagamento  ha  diritto  di
addebitare al professionista le somme riaccreditate al consumatore.)) 
                                                               ((24)) 
 
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AGGIORNAMENTO (24) 
  Il D.Lgs. 21 febbraio 2014, n. 21 ha disposto (con l'art. 2,  comma
1) che le modifiche apportate al presente articolo  si  applicano  ai
contratti conclusi dopo il 13 giugno 2014.