Art. 63. 
 
                      ((Passaggio del rischio)) 
 
  ((1.  Nei  contratti  che  pongono  a  carico  del   professionista
l'obbligo di provvedere alla spedizione dei  beni  il  rischio  della
perdita o del danneggiamento dei beni, per causa  non  imputabile  al
venditore, si trasferisce al consumatore soltanto nel momento in  cui
quest'ultimo, o un terzo da lui  designato  e  diverso  dal  vettore,
entra materialmente in possesso dei beni. 
  2. Tuttavia, il rischio si  trasferisce  al  consumatore  gia'  nel
momento della consegna del bene al vettore qualora  quest'ultimo  sia
stato scelto dal consumatore e tale scelta non sia stata proposta dal
professionista, fatti salvi i diritti del consumatore  nei  confronti
del vettore.)) 
                                                               ((24)) 
 
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AGGIORNAMENTO (24) 
  Il D.Lgs. 21 febbraio 2014, n. 21 ha disposto (con l'art. 2,  comma
1) che le modifiche apportate al presente articolo  si  applicano  ai
contratti conclusi dopo il 13 giugno 2014.