Art. 64. 
 
                    ((Comunicazione telefonica)) 
 
  ((1. Qualora il professionista utilizza una linea  telefonica  allo
scopo di essere contattato dal consumatore per telefono in merito  al
contratto concluso, il consumatore non e' tenuto a pagare piu'  della
tariffa di base quando contatta il professionista, fermo restando  il
diritto dei fornitori dei servizi  di  comunicazione  elettronica  di
applicare una tariffa per dette telefonate.)) 
                                                               ((24)) 
 
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AGGIORNAMENTO (24) 
  Il D.Lgs. 21 febbraio 2014, n. 21 ha disposto (con l'art. 2,  comma
1) che le modifiche apportate al presente articolo  si  applicano  ai
contratti conclusi dopo il 13 giugno 2014.