Art. 65. 
 
                     ((Pagamenti supplementari)) 
 
  ((1. Prima  che  il  consumatore  sia  vincolato  dal  contratto  o
dall'offerta, il  professionista  chiede  il  consenso  espresso  del
consumatore  per  qualsiasi  pagamento   supplementare   oltre   alla
remunerazione concordata per l'obbligo  contrattuale  principale  del
professionista. Se il professionista non ottiene il consenso espresso
del consumatore ma l'ha dedotto utilizzando opzioni prestabilite  che
il consumatore deve rifiutare per evitare il pagamento supplementare,
il consumatore ha diritto al rimborso di tale pagamento.)) 
                                                               ((24)) 
 
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AGGIORNAMENTO (24) 
  Il D.Lgs. 21 febbraio 2014, n. 21 ha disposto (con l'art. 2,  comma
1) che le modifiche apportate al presente articolo  si  applicano  ai
contratti conclusi dopo il 13 giugno 2014.