Art. 66. 
 
               Tutela amministrativa e giurisdizionale 
 
  1. Al fine di garantire il rispetto  delle  disposizioni  contenute
nelle Sezioni da I a IV del presente Capo da parte  degli  operatori,
trovano applicazione le disposizioni di cui agli  articoli  27,  139,
140, 140-bis, 141 e 144 del presente Codice. 
  2. L'Autorita' Garante della Concorrenza e del Mercato, d'ufficio o
su istanza di ogni soggetto o organizzazione che ne abbia  interesse,
accerta le violazioni delle norme di cui alle Sezioni da I a  IV  del
presente Capo nonche' dell'articolo 141-sexies, commi 1, 2  e  3,  ne
inibisce la continuazione e ne elimina gli effetti.(25) 
  3. In materia di  accertamento  e  sanzione  delle  violazioni,  si
applica l'articolo 27, commi da 2 a 15, del presente Codice. 
  4. L'Autorita' Garante della Concorrenza e del  Mercato  svolge  le
funzioni di autorita' competente ((ai sensi dell'articolo  3,  numero
6), del regolamento (UE)  2017/2394  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, del 12 dicembre 2017)), nelle materie di cui alle  Sezioni
da I a IV del presente Capo. 
  5. E' comunque fatta salva la giurisdizione del giudice  ordinario.
E' altresi' fatta salva la possibilita' di promuovere la  risoluzione
extragiudiziale delle controversie inerenti al rapporto  di  consumo,
nelle materie di cui alle sezioni  da  I  a  IV  del  presente  capo,
mediante il ricorso alle  procedure  di  cui  alla  parte  V,  titolo
II-bis, del presente codice. (25) 
                                                                 (24) 
 
------------- 
AGGIORNAMENTO (24) 
  Il D.Lgs. 21 febbraio 2014, n. 21 ha disposto (con l'art. 2,  comma
1) che le modifiche apportate al presente articolo  si  applicano  ai
contratti conclusi dopo il 13 giugno 2014. 
------------- 
AGGIORNAMENTO (25) 
  Il D.Lgs. 6 agosto 2015, n. 130 ha disposto (con l'art. 2, comma 1)
che "Le disposizioni del presente decreto,  concernenti  l'attuazione
del regolamento  (UE)  n.  524/2013  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, del  21  maggio  2013,  relativo  alla  risoluzione  delle
controversie online dei consumatori, si applicano a decorrere  dal  9
gennaio 2016".