Art. 66-bis. 
 
                         ((Foro competente)) 
 
  ((1. Per le controversie  civili  inerenti  all'applicazione  delle
Sezioni da I a  IV  del  presente  capo  la  competenza  territoriale
inderogabile e' del giudice del luogo di residenza o di domicilio del
consumatore, se ubicati nel territorio dello Stato.)) 
                                                               ((24)) 
 
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AGGIORNAMENTO (24) 
  Il D.Lgs. 21 febbraio 2014, n. 21 ha disposto (con l'art. 2,  comma
1) che le modifiche apportate al presente articolo  si  applicano  ai
contratti conclusi dopo il 13 giugno 2014.