Art. 66-quater. 
 
               Informazione e ricorso extragiudiziale 
 
  1. Le comunicazioni e i documenti relativi ai  contratti  negoziati
fuori dai locali commerciali e ai contratti a distanza, ivi  compresi
i moduli,  i  formulari,  le  note  d'ordine,  la  pubblicita'  o  le
comunicazioni sui siti Internet, devono contenere un  riferimento  al
presente Capo. 
  2. L'operatore puo' adottare appositi codici di  condotta,  secondo
le modalita' di cui all'articolo 27-bis. 
  ((3.  Per  la  risoluzione  delle  controversie  sorte  dall'esatta
applicazione dei  contratti  disciplinati  dalle  disposizioni  delle
sezioni da I a IV del  presente  capo  e'  possibile  ricorrere  alle
procedure di risoluzione extragiudiziale delle controversie,  di  cui
alla parte V, titolo II-bis, del presente codice.)) ((25)) 
                                                                 (24) 
 
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AGGIORNAMENTO (24) 
  Il D.Lgs. 21 febbraio 2014, n. 21 ha disposto (con l'art. 2,  comma
1) che le modifiche apportate al presente articolo  si  applicano  ai
contratti conclusi dopo il 13 giugno 2014. 
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AGGIORNAMENTO (25) 
  Il D.Lgs. 6 agosto 2015, n. 130 ha disposto (con l'art. 2, comma 1)
che "Le disposizioni del presente decreto,  concernenti  l'attuazione
del regolamento  (UE)  n.  524/2013  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, del  21  maggio  2013,  relativo  alla  risoluzione  delle
controversie online dei consumatori, si applicano a decorrere  dal  9
gennaio 2016".