Art. 67. 
 
              ((Tutela in base ad altre disposizioni)) 
 
  ((1. Le disposizioni delle Sezioni da I a IV del presente Capo  non
escludono ne' limitano i diritti che sono attribuiti  al  consumatore
da altre norme dell'ordinamento  giuridico  di  fonte  comunitaria  o
adottate in conformita' a norme comunitarie. 
  2. Per quanto non previsto dalle Sezioni da I  a  IV  del  presente
Capo, si applicano le disposizioni  del  codice  civile  in  tema  di
validita', formazione o efficacia dei contratti. 
  3. Ai contratti di cui  alla  sezione  III  del  presente  Capo  si
applicano altresi' le disposizioni di cui agli articoli 18, 19  e  20
del  decreto  legislativo  31  marzo  1998,  n.  114,  e   successive
modificazioni, recante riforma della disciplina relativa  al  settore
del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo
1997, n 59.)) 
                                                               ((24)) 
 
------------- 
AGGIORNAMENTO (24) 
  Il D.Lgs. 21 febbraio 2014, n. 21 ha disposto (con l'art. 2,  comma
1) che le modifiche apportate al presente articolo  si  applicano  ai
contratti conclusi dopo il 13 giugno 2014.