Art. 67-decies
         ((Requisiti aggiuntivi in materia di informazioni))

  ((1.  Oltre  alle  informazioni  di  cui  agli  articoli 67-quater,
67-quinquies,  67-sexies,  67-septies e 67-octies sono applicabili le
disposizioni  piu'  rigorose  previste dalla normativa di settore che
disciplina l'offerta del servizio o del prodotto interessato.
  2.  Il Ministero dello sviluppo economico comunica alla Commissione
europea  le  disposizioni  nazionali  sui  requisiti  di informazione
preliminare che sono aggiuntive rispetto a quelle di cui all'articolo
3, paragrafo 1, della direttiva 2002/65/CE.
  3.  Le  autorita'  di vigilanza del settore bancario, assicurativo,
finanziario  e della previdenza complementare comunicano al Ministero
dello  sviluppo  economico  le disposizioni di cui al comma 2, per le
materie di rispettiva competenza.
  4.  Le informazioni di cui al comma 2 sono messe a disposizione dei
consumatori  e  dei  fornitori,  anche mediante l'utilizzo di sistemi
telematici, a cura del Ministero dello sviluppo economico.))