Art. 67-undecies
 ((Comunicazione delle condizioni contrattuali e delle informazioni
                            Preliminari))

  ((1.  Il  fornitore  comunica  al  consumatore  tutte le condizioni
contrattuali, nonche' le informazioni di cui agli articoli 67-quater,
67-quinquies,   67-sexies,   67-septies,   67-octies,   67-novies   e
67-decies,  su  supporto  cartaceo  o  su un altro supporto durevole,
disponibile  e  accessibile  per il consumatore in tempo utile, prima
che  lo  stesso  sia  vincolato  da  un  contratto  a  distanza  o da
un'offerta.
  2. Il fornitore ottempera all'obbligo di cui al comma 1 subito dopo
la  conclusione  del  contratto  a distanza, se quest'ultimo e' stato
concluso  su  richiesta  del  consumatore  utilizzando una tecnica di
comunicazione   a   distanza  che  non  consente  di  trasmettere  le
condizioni contrattuali ne' le informazioni ai sensi del comma 1.
  3.  In  qualsiasi momento del rapporto contrattuale il consumatore,
se  lo richiede, ha il diritto di ricevere le condizioni contrattuali
su  supporto cartaceo. Inoltre lo stesso ha il diritto di cambiare la
tecnica  di  comunicazione a distanza utilizzata, a meno che cio' non
sia  incompatibile  con  il  contratto  concluso  o con la natura del
servizio finanziario prestato.))