Art. 67-duodecies 
                         Diritto di recesso 
 
  1. Il consumatore dispone di un termine di quattordici  giorni  per
recedere dal contratto senza penali e senza dover indicare il motivo. 
  2. Il predetto termine e' esteso a trenta giorni per i contratti  a
distanza aventi per oggetto le assicurazioni sulla  vita  di  cui  al
decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209,  recante  Codice  delle
assicurazioni private, e le operazioni aventi ad oggetto  gli  schemi
pensionistici individuali.((27)) 
  3. Il termine durante il quale puo' essere esercitato il diritto di
recesso decorre alternativamente: 
    a) dalla data della conclusione del contratto,  tranne  nel  caso
delle assicurazioni sulla vita, per le quali il  termine  comincia  a
decorrere dal momento in cui al  consumatore  e'  comunicato  che  il
contratto e' stato concluso; 
    b)  dalla  data  in  cui  il  consumatore  riceve  le  condizioni
contrattuali e le informazioni di cui  all'articolo  67-undecies,  se
tale data e' successiva a quella di cui alla lettera a). 
  4. L'efficacia dei contratti relativi ai servizi di investimento e'
sospesa durante la decorrenza del termine  previsto  per  l'esercizio
del diritto di recesso. 
  5. Il diritto di recesso non si applica: 
    a) ai servizi finanziari, diversi dal  servizio  di  gestione  su
base individuale di portafogli di investimento  se  gli  investimenti
non sono stati gia' avviati, il cui prezzo  dipende  da  fluttuazioni
del  mercato  finanziario  che  il  fornitore  non  e'  in  grado  di
controllare e che possono aver luogo durante il periodo  di  recesso,
quali ad esempio i servizi riguardanti: 
    1) operazioni di cambio; 
    2) strumenti del mercato monetario; 
    3) valori mobiliari; 
    4) quote di un organismo di investimento collettivo; 
    5) contratti a termine fermo (futures) su  strumenti  finanziari,
compresi gli strumenti equivalenti che si regolano in contanti; 
    6) contratti a termine su tassi di interesse (FRA); 
    7) contratti swaps su tassi d'interesse, su valute o contratti di
scambio connessi ad azioni o a indici azionari (equity swaps); 
    8) opzioni per acquistare o vendere qualsiasi strumento  previsto
dalla presente lettera, compresi gli  strumenti  equivalenti  che  si
regolano  in  contanti.  Sono  comprese  in  particolare  in   questa
categoria le opzioni su valute e su tassi d'interesse; 
    b) alle  polizze  di  assicurazione  viaggio  e  bagagli  o  alle
analoghe polizze assicurative a breve termine di durata  inferiore  a
un mese; 
    c) ai contratti interamente eseguiti  da  entrambe  le  parti  su
esplicita richiesta scritta del consumatore  prima  che  quest'ultimo
eserciti il suo diritto di recesso; 
    d) alle dichiarazioni dei consumatori rilasciate  dinanzi  ad  un
pubblico ufficiale a condizione che il  pubblico  ufficiale  confermi
che al consumatore sono  garantiti  i  diritti  di  cui  all'articolo
67-undecies, comma 1. 
  6. Se esercita il diritto di recesso, il consumatore  invia,  prima
dello scadere del termine e secondo le istruzioni che gli sono  state
date ai sensi dell'articolo 67-septies,  comma  1,  lettera  d),  una
comunicazione scritta al fornitore, mediante lettera raccomandata con
avviso di ricevimento o altro mezzo indicato ai  sensi  dell'articolo
67-septies, comma 1, lettera d). 
  7. Il  presente  articolo  non  si  applica  alla  risoluzione  dei
contratti di credito disciplinata dagli articoli 67, comma 6, e 77. 
  8. Se ad  un  contratto  a  distanza  relativo  ad  un  determinato
servizio finanziario  e'  aggiunto  un  altro  contratto  a  distanza
riguardante servizi finanziari prestati da un fornitore o da un terzo
sulla base di  un  accordo  tra  il  terzo  e  il  fornitore,  questo
contratto aggiuntivo e' risolto,  senza  alcuna  penale,  qualora  il
consumatore eserciti il suo diritto di recesso secondo  le  modalita'
fissate dal presente articolo. 
 
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AGGIORNAMENTO (27) 
  La L. 11 dicembre 2016, n. 232 ha disposto  (con  l'art.  1,  comma
169) che "In deroga all'articolo 67-duodecies, comma  2,  del  codice
del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n.  206,
il termine per recedere dal contratto  di  assicurazione  di  cui  ai
commi da 166 a 186 del presente articolo e' di quattordici giorni".