Art. 67-terdecies 
          Pagamento del servizio fornito prima del recesso 
 
  1. Il consumatore che  esercita  il  diritto  di  recesso  previsto
dall'articolo  67-duodecies,  comma  1,  e'  tenuto  a  pagare   solo
l'importo  del  servizio  finanziario  effettivamente  prestato   dal
fornitore conformemente al contratto  a  distanza.  L'esecuzione  del
contratto puo' iniziare solo previa richiesta  del  consumatore.  Nei
contratti di assicurazione l'impresa trattiene la frazione di  premio
relativa al periodo in cui il contratto ha avuto effetto. 
  2. L'importo di cui al comma 1 non puo': 
    a) eccedere un importo proporzionale all'importanza del  servizio
gia'  fornito  in  rapporto  a  tutte  le  prestazioni  previste  dal
contratto a distanza; 
    b) essere di entita' tale da poter costituire una penale. 
  3. Il fornitore non puo' esigere dal consumatore il pagamento di un
importo in base al comma 1 se non e'  in  grado  di  provare  che  il
consumatore e' stato debitamente informato  dell'importo  dovuto,  in
conformita' all'articolo 67-septies, comma l, lettera  a).  Egli  non
puo' tuttavia in alcun caso esigere tale pagamento se ha dato  inizio
all'esecuzione del contratto prima  della  scadenza  del  periodo  di
esercizio del diritto di recesso di  cui  all'articolo  67-duodecies,
comma 1, senza che vi fosse una preventiva richiesta del consumatore. 
  4. Il fornitore e' tenuto a rimborsare al  consumatore,  ((entro  e
non oltre trenta giorni)), tutti gli importi da questo versatigli  in
conformita' del contratto a distanza, ad  eccezione  dell'importo  di
cui al comma 1. Il periodo decorre dal giorno  in  cui  il  fornitore
riceve la comunicazione di recesso. L'impresa di  assicurazione  deve
adempiere alle obbligazioni derivanti dal contratto,  concernenti  il
periodo in cui il contratto medesimo ha avuto effetto. 
  5. Il consumatore paga al fornitore  il  corrispettivo  di  cui  al
comma 1 e gli restituisce qualsiasi bene o importo che abbia ricevuto
da quest'ultimo ((entro e non oltre trenta giorni)) dall'invio  della
comunicazione di recesso. Non sono ripetibili  gli  indennizzi  e  le
somme eventualmente corrisposte dall'impresa agli assicurati  e  agli
altri aventi diritto a prestazioni assicurative. 
  6. Per i  finanziamenti  diretti  principalmente  a  permettere  di
acquistare o mantenere diritti di proprieta'  su  terreni  o  edifici
esistenti o progettati,  o  di  rinnovare  o  ristrutturare  edifici,
l'efficacia del recesso e' subordinata alla restituzione  di  cui  al
comma 5.