Art. 67-quaterdecies 
       ((Pagamento dei servizi finanziari offerti a distanza)) 
 
  ((1. Il consumatore puo'  effettuare  il  pagamento  con  carte  di
credito, debito o con altri strumenti  di  Pagamento,  ove  cio'  sia
previsto tra le modalita' di pagamento, che gli  sono  comunicate  ai
sensi dell'articolo 67-sexies, comma 1, lettera f). 
  2. Fatta salva l'applicazione dell'articolo 12 del decreto-legge  3
maggio 1991, n. 143, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  5
luglio 1991, n. 197, l'ente che emette o  fornisce  lo  strumento  di
pagamento riaccredita al consumatore i pagamenti  non  autorizzati  o
dei quali questi dimostri l'eccedenza  rispetto  al  prezzo  pattuito
ovvero l'effettuazione mediante l'uso fraudolento della propria carta
di pagamento da parte del fornitore o di un terzo. L'ente che  emette
o fornisce lo strumento di pagamento  ha  diritto  di  addebitare  al
fornitore le somme riaccreditate al consumatore. 
  3. Fermo restando quanto previsto dal decreto legislativo  7  marzo
2005, n. 82, e  successive  modifiche  ed  integrazioni,  sul  valore
probatorio della firma elettronica e dei documenti elettronici, e' in
capo all'ente che  emette  o  fornisce  lo  strumento  di  pagamento,
l'onere  di  provare  che  la  transazione  di  pagamento  e'   stata
autorizzata, accuratamente  registrata  e  contabilizzata  e  che  la
medesima non e' stata alterata da guasto tecnico o da altra  carenza.
L'uso dello strumento di pagamento non comporta  necessariamente  che
il pagamento sia stato autorizzato. 
  4.  Relativamente  alle  operazioni  di  pagamento  da  effettuarsi
nell'ambito di contratti a distanza, il fornitore  adotta  condizioni
di sicurezza conformi a quanto disposto ai  sensi  dell'articolo  146
del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di  cui
al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, avendo riguardo, in
particolare, alle  esigenze  di  integrita',  di  autenticita'  e  di
tracciabilita' delle operazioni medesime.))