Art. 67-sexiesdecies 
                     Comunicazioni non richieste 
 
  1. L'utilizzazione da parte di un fornitore delle seguenti tecniche
di  comunicazione  a  distanza  richiede  il  previo   consenso   del
consumatore: 
    a) sistemi di chiamata senza intervento di un operatore  mediante
dispositivo automatico; 
    b) telefax. 
  2. Le tecniche  di  comunicazione  a  distanza  diverse  da  quelle
indicate al comma 1, quando consentono una comunicazione individuale,
non sono autorizzate  se  non  e'  stato  ottenuto  il  consenso  del
consumatore interessato. 
  3. Le misure di cui ai commi 1 e  2  non  comportano  costi  per  i
consumatori. 
((3-bis. E' fatta salva la  disciplina  prevista  dall'articolo  130,
comma 3-bis, del codice in materia di protezione dei dati  personali,
di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n.  196,  e  successive
modificazioni, per i trattamenti dei dati inclusi  negli  elenchi  di
abbonati a disposizione del pubblico)).