Art. 67-septiesdecies
                            ((Sanzioni))

  ((1.  Salvo  che  il  fatto  costituisca  reato,  il  fornitore che
contravviene  alle  norme  di  cui  alla presente sezione, ovvero che
ostacola  l'esercizio del diritto di recesso da parte del consumatore
ovvero  non  rimborsa al consumatore le somme da questi eventualmente
pagate,  e'  punito  con  la  sanzione amministrativa pecuniaria, per
ciascuna violazione, da euro cinquemila a euro cinquantamila.
  2.  Nei  casi  di  particolare  gravita'  o  di  recidiva,  nonche'
nell'ipotesi  della  violazione dell'articolo 67-novies decies, comma
3,  i limiti minimo e massimo della sanzione indicata al comma l sono
raddoppiati.
  3.  Le  autorita'  di vigilanza dei settori bancario, assicurativo,
finanziario  e della previdenza complementare e, ciascuna nel proprio
ambito  di  competenza,  accertano le violazioni alle disposizioni di
cui  alla  presente  sezione  e  le  relative  sanzioni sono irrogate
secondo le procedure rispettivamente applicabili in ciascun settore.
  4.  Il  contratto  e'  nullo, nel caso in cui il fornitore ostacola
l'esercizio del diritto di recesso da parte del contraente ovvero non
rimborsa  le  somme  da questi eventualmente pagate, ovvero viola gli
obblighi  di  informativa precontrattuale in modo da alterare in modo
significativo la rappresentazione delle sue caratteristiche.
  5.  La  nullita'  puo'  essere  fatta valere solo dal consumatore e
obbliga  le parti alla restituzione di quanto ricevuto. Nei contratti
di  assicurazione  l'impresa  e'  tenuta  alla restituzione dei premi
pagati  e  deve adempiere alle obbligazioni concernenti il periodo in
cui  il  contratto  ha  avuto  esecuzione.  Non  sono  ripetibili gli
indennizzi  e  le  somme  eventualmente corrisposte dall'impresa agli
assicurati e agli altri aventi diritto a prestazioni assicurative. E'
fatto  salvo  il diritto del Consumatore ad agire per il risarcimento
dei danni.
  6. Sono fatte salve le sanzioni previste nel decreto legislativo 30
giugno 2003, n. 196.))