Art. 67-noviesdecies 
            ((Ricorso giurisdizionale o amministrativo)) 
 
  ((1. Le associazioni dei consumatori  iscritte  all'elenco  di  cui
all'articolo  137,  sono  legittimate  a  proporre  alle   competenti
autorita' di vigilanza, nell'ambito delle rispettive attribuzioni, al
fine di tutelare gli interessi collettivi  dei  consumatori,  reclamo
per l'accertamento di violazioni delle  disposizioni  della  presente
sezione. 
  2. Le associazioni  dei  consumatori  iscritte  all'elenco  di  cui
all'articolo  137,  sono   legittimate   a   proporre   all'autorita'
giudiziaria l'azione inibitoria per far cessare le  violazioni  delle
disposizioni della presente sezione nei  confronti  delle  imprese  o
degli intermediari ai sensi dell'articolo 140. 
  3. Le autorita' di vigilanza nei  settori  bancario,  assicurativo,
finanziario e  della  previdenza  complementare,  nell'esercizio  dei
rispettivi poteri, anche al di fuori dell'ipotesi di cui al comma  1,
ordinano ai soggetti vigilati la cessazione  o  vietano  l'inizio  di
pratiche non conformi alle disposizioni della presente sezione. 
  4.  Sono  fatte  salve,  ove   non   espressamente   derogate,   le
disposizioni in materia bancaria,  finanziaria,  assicurativa  e  dei
sistemi di pagamento, ivi comprese le attribuzioni  delle  rispettive
autorita' di vigilanza di settore. ))