Art. 67-bis
                 ((Oggetto e campo di applicazione))

  ((1.  Le  disposizioni  della  presente  sezione  si applicano alla
commercializzazione  a distanza di servizi finanziari ai consumatori,
anche  quando  una  delle  fasi della commercializzazione comporta la
partecipazione,  indipendentemente  dalla sua natura giuridica, di un
soggetto diverso dal fornitore.
  2.  Per i contratti riguardanti servizi finanziari costituiti da un
accordo  iniziale  di  servizio seguito da operazioni successive o da
una  serie di operazioni distinte della stessa natura scaglionate nel
tempo,   le   disposizioni   della   presente  sezione  si  applicano
esclusivamente all'accordo iniziale. Se non vi e' accordo iniziale di
servizio,  ma le operazioni successive o distinte della stessa natura
scaglionate nel tempo sono eseguite tra le stesse parti contrattuali,
gli   articoli   67-quater,   67-quinquies,   67-sexies,  67-septies,
67-octies, 67-novies e 67-decies si applicano solo quando e' eseguita
la  prima  operazione.  Tuttavia,  se nessuna operazione della stessa
natura  e'  eseguita  entro  un  periodo  di  un  anno,  l'operazione
successiva  e'  considerata  come  la  prima  di  una  nuova serie di
operazioni  e,  di  conseguenza,  si  applicano le disposizioni degli
articoli  67-quater,  67-quinquies, 67-sexies, 67-septies, 67-octies,
67-novies e 67-decies.
  3.  Ferme  restando  le  disposizioni  che  stabiliscono  regimi di
autorizzazione  per  la commercializzazione dei servizi finanziari in
Italia,   sono  fatte  salve,  ove  non  espressamente  derogate,  le
disposizioni  in  materia  bancaria,  finanziaria,  assicurativa, dei
sistemi   di  pagamento  e  di  previdenza  individuale,  nonche'  le
competenze delle autorita' indipendenti di settore.))